Maternità, Per gli stranieri regolari crescono le tutele

Valerio Damiani Giovedì, 25 Novembre 2021
La novità è prevista nel disegno di legge europea 2019-2020 all'esame della Camera dei Deputati con le norme per l'adempimento degli obblighi per l'appartenenza dell'Italia all'Ue.

Crescono le tutele sociali per gli stranieri extracomunitari che soggiornano legalmente nel nostro paese. Lo prevede il disegno di legge europea 2019-2020 all'esame della Camera dei Deputati (per la terza ed ultima lettura) al termine di un iter durato oltre un anno. Il provvedimento, tra l'altro, sana la procedura di infrazione Ue 2019/2100 sollevata nel 2019 per non aver attuato correttamente le norme dell'UE sul rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro a cittadini di paesi terzi (direttiva 2011/98/UE sul permesso unico).

La questione

La direttiva garantisce che i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in un paese dell'UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quel paese per quanto concerne, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la libertà di associazione, l'istruzione, la sicurezza sociale e le agevolazioni fiscali. La Commissione ha individuato il recepimento e l'applicazione non corretti del principio di pari accesso alle prestazioni di sicurezza sociale rispetto ai cittadini dell'UE. Tra le norme incriminate il mancato riconoscimento dell'assegno di maternità di base erogato dai comuni (art. 74 del Dlgs 151/2011) e dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art 75 del citato Dlgs 151/2001) alle straniere extracomunitarie legalmente residenti un paese dell'Ue diverso dall'Italia. Pertanto viene prevista l'estensione dei due benefici economici - oltre che alle residenti cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) - anche alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario o della carta di soggiorno permanente.

Gli assegni di maternità erogati dai comuni

Come noto l'assegno di maternità di base è una prestazione assistenziale (in quanto non legata allo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa) che spetta alle donne che non beneficiano dell'indennità di maternità oppure che hanno diritto ad una indennità di maternità inferiore a quella dell'assegno comunale(nel quale l'indennità spetta per la quota differenziale). Per gli eventi del 2021 la prestazione vale complessivamente 1.740,60 euro, ossia euro 348,12 euro per cinque mensilità e va richiesta al comune di residenza entro sei mesi dall'evento (nascita, affidamento o adozione), a condizione che il nucleo familiare possegga un Isee non superiore a 17.416,66 euro. Leggermente più elevato, invece, l'importo dell'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui che può essere concesso, invero, solo ove siano stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità: nel 2021 vale 2.088,72€ al mese e prescinde dai limiti di reddito.

Altre prestazioni

Le medesime estensioni, peraltro, vengono riconosciute a favore del bonus bebe', l'incentivo alle nascite più volte prorogato e rimodulato, e a favore degli assegni familiari erogati dai comuni (di cui all’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). 

Permesso unico lavoro

Inoltre, a seguito di una modifica al Testo Unico per l'immigrazione (art. 41, co. 1-ter del dlgs n. 286/1998), si generalizza il diritto alla fruizione delle prestazioni familiari cioè - ai sensi del reg. (CE) n. 883/2004 - tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (tra cui quelle appena citate e, in futuro, l'assegno unico) non solo agli extracomunitari in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ma anche agli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. Restano esclusi, invece, i soggiornanti per motivi di studio.

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