Maternità, Congedo parentale indennizzabile sino al 12° anno di vita del bimbo

Giovedì, 31 Marzo 2022
Lo prevede un passaggio dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

Il congedo parentale parzialmente indennizzato (al 30% della retribuzione) potrà essere utilizzato sino al 12° anno di vita del bimbo (in luogo dell'attuale limite di sei anni), durerà sino a nove mesi (rispetto ai sei mesi attuali) e con una diversa ripartizione. In particolare spetterà in misura pari a tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro (ora i sei mesi possono essere riconosciuti interamente anche ad un solo genitore). Inoltre per il genitore «solo» (cioè in caso di morte di un genitore, abbandono del figlio o affidamento esclusivo) la durata del congedo salirà da 10 a 11 mesi.

Sono alcune delle principali misure contenute nello schema di decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri per recepire la direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il provvedimento sarà nei prossimi giorni trasmesso alle Commissioni di Camera e Senato per l'acquisizione dei relativi pareri prima di essere adottato definitivamente dal Cdm.

Tra le altre novità l'estensione del diritto all'indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio e la fruibilità dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (indennizzato al 100%) anche ai lavoratori del pubblico impiego.

Lavoro Agile

Il Cdm ha rafforzato anche il diritto al lavoro agile come strumento per conciliare le esigenze vita-lavoro. In particolare viene introdotta la previsione secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa priorità sarà riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori cd. caregivers familiari (cioè la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di tali principi è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla. Idem per la lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (in caso di figli di età inferiore a 13 anni, o di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori).

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