Pensioni, Ecco il Decreto che definisce i dettagli dell'anno bianco

Bernardo Diaz Giovedì, 29 Luglio 2021
Definite le modalità per presentare le domande per accedere all’anno bianco per le partite iva, l’esonero contributivo deciso dalla legge di bilancio 2021. Ieri, infatti, il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto atteso da mesi dalle categorie professionali.

E' stato pubblicato ufficialmente nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 17 Maggio 2021 che definisce le modalità di accesso al cd. anno bianco per partite ive, professionisti e lavoratori autonomi maggiormente colpiti dalla crisi pandemica da COVID-19.

Nel testo viene confermata la data del 31 luglio per inviare le domande all'Inps da parte degli iscritti alla gestione separata e alle gestioni speciali Ago (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Il modulo per presentarle si potrà trovare sul sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Per quanto riguarda gli iscritti alle casse previdenziali, invece, le domande dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2021; prima, gli enti dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l'esonero.

Anno bianco

La misura contenuta nella legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2021) prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 nel limite massimo di 3.000 euro in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

L'esonero interessa i soggetti più colpiti dagli effetti economici della crisi pandemica in corso individuati in coloro che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. Chi ha avviato l'attività nel 2020 ne beneficia a prescindere da tali requisiti. 

Iscritti all'INPS

Il beneficio riguarda i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) nonché le partite IVA iscritte alla Gestione Separata dell'INPS. Per artigiani e commercianti il beneficio sgrava solo i contributi fissi in scadenza entro il 31 dicembre 2021 mentre per gli altri (es. professionisti con partita IVA o altri iscritti non obbligati al contributo minimale) il beneficio interessa i contributi previdenziali complessivi dovuti a titolo di acconto 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021. La contribuzione che forma oggetto di sgravio è quella al netto di eventuali altre riduzioni od esoneri delle aliquote di finanziamento. Il beneficio è subordinato alla regolarità contributiva e al pagamento della quota parte di contribuzione che non forma oggetto di esonero (cioè quella eccedente il limite di 3.000 euro). 

La domanda va presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 a pena di decadenza. Ci sarebbero, pertanto, appena due giorni (ed il modulo non è stato ancora diffuso) ma quasi certamente l'INPS concederà più tempo l'istanza. La domanda va corredata da una dichiarazione di trovarsi nelle condizioni che legittimano la spettanza dell'esonero.

Professionisti iscritti ad ordini e collegi

Gli iscritti alle casse professionali (avvocati, architetti, biologi eccetera) presentano la domanda, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2021 secondo lo schema che sarà predisposto da ciascun ente categoriale. La contribuzione che forma oggetto di sgravio è solo quella soggettiva (sono esclusi i contributi integrativi). E' necessario essere in regola con il pagamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Requisti comuni

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il richiedente non deve, nel periodo di esonero, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità e neanche di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o dall'equivalente prestazione erogata secondo lo statuto della Cassa Professionale. In caso di contestualità di iscrizione a più gestioni previdenziali obbligatorie la domanda può essere presentata solo ad un ente.

Medici ed infermieri

Tra i beneficiari ci sono anche medici, infermieri e altri professionisti ed operatori sanitari assunti per l’emergenza Covid 19 già in pensione a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa nel 2020. A questi ultimi, l'esonero viene concesso solo per il periodo di tale lavoro (prescinde dalla riduzione dei redditi nel 2019). Se iscritti all'INPS (gestione separata) la domanda va prodotta entro il 31 luglio 2021 (secondo uno schema che sarà predisposto dall'ente di previdenza); se iscritti ad ordini e collegi la domanda va prodotta entro il 31 ottobre 2021 anche qui secondo lo schema diffuso dalla rispettiva cassa di appartenenza.

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Documenti: Il Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 17 Maggio 2021

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