Pensioni, Invariato il contributo per il Fondo Clero

Lunedì, 03 Ottobre 2022
L’Inps come di consueto aggiorna il contributo dovuto dagli iscritti al fondo clero per il finanziamento della previdenza obbligatoria. Quest’anno il contributo resta fissato in 1.769€.

Invariata la contribuzione annua dovuta dagli iscritti al fondo clero. Lo certifica la Circolare Inps numero 108/2022 con la quale l'ente previdenziale in attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Maggio 2022 aggiorna i contributi pensionistici dovuti al Fondo a partire dal 1° gennaio 2021.

Come noto il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti. Pertanto esso assume carattere definitivo solo a posteriori con la necessità per l'ente previdenziale di operare i conguagli negli anni successivi rispetto alla contribuzione provvisoriamente versata. Ebbene siccome nel 2021 le pensioni non hanno registrato alcun aumento (l’inflazione nel 2020 è stata negativa) il Ministero del Lavoro ha confermato l’invarianza del contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica dovranno quindi pagare, dal 1° gennaio 2021, un contributo annuo pari a 1.769,04 euro annui pari a 294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili. Siccome la cifra è la stessa del 2020 non ci sarà, pertanto, alcun conguaglio a carico degli iscritti per gli anni 2021 e 2022. Tale importo, precisa l'Inps, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale che ne vari l’ammontare.

Modalità di Pagamento

Il pagamento avviene secondo le consuete modalità:

autonome, tramite il portale dei pagamenti dell'Inps (PagoPa), per i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; per i ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973; e per i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria;

cumulative tramite bonifico bancario per i pagamenti a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

Documenti: Circolare Inps 108/2022

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