Pensioni, Invariato il contributo per gli iscritti al Fondo Clero

Giovedì, 23 Giugno 2022
In Gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale che adegua il contributo dal 1° gennaio 2021 a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Invariata la contribuzione annua dovuta dagli iscritti al fondo clero. Lo fissa il decreto del Ministero del Lavoro concertato con quello delle Finanze del 19 maggio 2022 (G.U. n. 144 del 22.6.2022) con il quale vengono, come di consueto, aggiornati i contributi pensionistici dovuti al Fondo. Il provvedimento stabilisce che gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica devono pagare, per l'anno 2021, un contributo annuo pari a 1.769,06 euro (la stessa cifra del 2020) in quanto la variazione delle pensioni liquidate dal fondo nello stesso anno è stata nulla. Si rammenta che nel 2019 l’importo da versare è risultato pari a 1.760,24 euro (1.722,08 euro nel 2017 e 1.741,08 nel 2018).

Il contributo relativo al Fondo Clero, come noto, è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti nell'anno precedente. Considerato che nel 2021 le pensioni non hanno subìto alcun aumento il contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni resta invariato. Conseguentemente quest’anno gli iscritti non saranno tenuti ad effettuare conguagli rispetto agli importi provvisoriamente fissati dall'Inps per il 2021 con l'adeguamento scattato lo scorso anno (Circ. Inps 184/2021): cioè 294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili.

La presenza del contributo minimo è alla base del particolare sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero. Essa è costituito da un assegno base, pari all'importo del trattamento minimo erogato dall'AGO (525,38€ nel 2022) a cui si aggiunge una maggiorazione annualmente stabilita dall'Inps, pari a 5,88€ per ogni anno (intero) di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno (intero) di ulteriore contribuzione rispetto alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, cioè attualmente oltre i 69 anni e 20 anni di contributi. Inoltre se si ritarda l’uscita oltre il 69° anno la misura base della pensione (525,38€) viene maggiorata in misura pari al coefficiente di cui alla tabella D allegata alla legge n. 485/1972. Tale coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia alla data di decorrenza della pensione.

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