L’inflazione fa aumentare di 146,01 € all’anno i contributi previdenziali dei sacerdoti e dei ministri di culto acattolici. Lo certifica la Circolare Inps numero 109/2024 con la quale l'ente previdenziale in attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 novembre 2024 (G.U. n. 291 del 12 dicembre 2024) aggiorna i contributi pensionistici dovuti al Fondo a partire dal 1° gennaio 2023.
Come noto il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti. Pertanto esso assume carattere definitivo solo a posteriori con la necessità per l'ente previdenziale di operare i conguagli negli anni successivi rispetto alla contribuzione provvisoriamente versata. Ebbene siccome nel 2023 le pensioni hanno registrato un aumento dell’8,1% il Ministero del Lavoro ha aggiornato in tale misura anche il contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica dovranno quindi pagare, dal 1° gennaio 2023, un contributo annuo pari a 1.948,66€ (rispetto alla precedente cifra di 1.802,65 euro annui) pari a 324,78 euro bimestrali e 163,39 euro mensili. Tale importo, precisa l'Inps, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2024, 2025 e 2026 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale che ne vari l’ammontare.
Siccome per le annualità 2023 e 2024 gli iscritti hanno versato (in via provvisoria) la precedente cifra di 1.802,65€ l’Inps spiega che entro il 31 marzo 2025 occorre effettuare il conguaglio sulla contribuzione dovuta nelle due annualità. Mentre quella riferita al 2025 sarà adeguata ai nuovi importi dalla prima scadenza di versamento. Entro la predetta data, pertanto, occorre versare la cifra di 292,02€ (146,01€ x 2) ossia 24,34€ a bimestre e 12,17€ per ciascun mese.
Modalità di Pagamento
Il pagamento avviene secondo le consuete modalità:
autonome, tramite il portale dei pagamenti dell'Inps (PagoPa), per i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; per i ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973; e per i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria;
cumulative tramite bonifico bancario per i pagamenti a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
Documenti: Circolare Inps 109/2024