Sisma 2016-2017, Stop ai contributi per imprese e autonomi che hanno subito una riduzione del 25% del fatturato

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Novembre 2018
I chiarimenti in un documento dell'Inps. L'esonero scatta per la contribuzione dovuta negli anni 2017 e 2018 per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nella cd. zona franca urbana (ZFU).
Via libera agli sgravi contributivi per le imprese e lavoratori autonomi nella cd. zona franca urbana (ZFU) istituita nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016-2017 nelle regioni del Centro Italia. Lo precisa l'Inps nella Circolare numero 112/2018 in cui detta le istruzioni attuative per l'accesso ai benefici.

L'identikit del beneficio

Come noto l'articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017 ha previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I benefici sono riconosciuti a condizione che la riduzione del 25% del fatturato sia avvenuta nei periodi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016) e dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. n. 189).

L’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha successivamente esteso il beneficio anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di cui all'allegato 2 del D.L. n. 189/2016, che hanno subito, nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali spetta, inoltre, anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

L'esonero spetta, alle medesime condizioni, non solo alle imprese ma anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Condizioni

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018 (l'importo dell'esonero è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per i due rispettivi anni) ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio sono stati resi noti con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti risultati beneficiari possono godere delle agevolazioni tramite la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento “F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). Inoltre, per poter ottenere le agevolazioni previste in compensazione a mezzo del citato modello, sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo (Z148-Z149-Z150).

L'Inps informa che chi avesse già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2017 e nell’anno 2018, può utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori che dovranno essere effettuati all’Istituto nel corso del 2019. Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere posta in essere fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 112/2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati