Socio Amministratore di Srl, Quando scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti

Valentino Grillo Lunedì, 26 Luglio 2021
L'orientamento della giurisprudenza è ormai nel senso di escludere la doppia iscrizione se l'amministratore non partecipa all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Uno dei principali problemi in ambito previdenziale riguarda l'assolvimento degli obblighi contributivi all'INPS dei soci amministratori di SRL.

In talune circostanze, infatti, questi soggetti possono essere chiamati all'assolvimento di un doppio onere contributivo, il primo verso la gestione separata in relazione ai compensi percepiti in relazione alla carica di amministratore della società, e un secondo verso la gestione commercianti in relazione all'attività aziendale svolta all'interno della società (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, co. 203 della legge n. 662/1996. I confini tra le due attività spesso sono labili e, pertanto, di fronte alla pretesa INPS di un doppio prelievo occorre necessariamente verificare in concreto l'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore.

La questione

Il criterio generale è che sono irrilevanti le attività gestorie proprie della carica di amministratore formalmente ricoperta, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, in aggiunta all'iscrizione alla gestione separata già effettuata per tali attività. La Cassazione ha più volte affermato (cfr: ex multis Sentenza n. 10426/2018) che «in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza».

In sostanza per la duplicazione dell'obbligo contributivo è necessario che oltre all'attività di amministrazione il socio: a) partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (ovviamente al netto dell'attività dell'attività svolta come amministratore); b) svolga tale attività con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (qui dettagli).

In tal senso, ad esempio, il coordinamento e direzione dei dipendenti, la supervisione dell'attività commerciale, la stipula di contratti, l'intrattenimento dei rapporti con i clienti, istituti bancari ed enti pubblici, la presentazione delle dichiarazioni fiscali rientrano tra le attività gestorie che comportano la sola iscrizione alla gestione separata e non anche alla gestione commercianti.

L'assistenza ai clienti, la predisposizione di preventivi, inoltrare ordini e provvedere alla vendita di un prodotto (es. il commesso, l'addetto alla cassa) o alla realizzazione dello stesso (es. il sarto di un negozio di abbigliamento) rientra, invece, tra quelle che se esercitate con carattere di abitualità e prevalenza comporterebbero l'iscrizione (anche) alla gestione commercianti.

Onere probatorio

In ogni caso la prova delle caratteristiche che danno luogo alla doppia iscrizione è posta a carico dell'Inps che deve dedurre i fatti costitutivi (non è possibile iscrivere d'ufficio nella gestione commercianti tutti gli amministratori di SRL). In particolare l'Istituto di previdenza deve allegare e provare non solo che quel soggetto partecipi personalmente al lavoro nella società in modo abituale (quindi non sporadico od occasionale) e prevalente (rispetto all'attività che egli svolge nel suo complesso), ma anche che l'attività dell'azienda sia organizzata o diretta con l'apporto prevalente sugli altri fattori produttivi (mezzi e personale), del soggetto medesimo e dei familiari che partecipino al lavoro aziendale.

In tal senso sono dirimenti le affermazioni rese dalle parti (amministratore, dipendenti, collaboratori) agli ispettori INPS e/o all'ispettorato del lavoro durante l'ispezione nella sede dell'azienda o del punto vendita. La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è comunque affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa. 

Gli indici

Secondo la giurisprudenza sono, peraltro, "indici" del personale apporto all'attività di impresa, con la diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. In questo senso la Corte ha stabilito che la presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi circa l'apporto personale dell'amministratore nell'impresa che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (cfr: sentenza numero 11685/2012).

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