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Una nota dell'Inps precisa le modalità per ottenere il pin dispositivo ed accedere tramite il sito dell'Inps alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Kamsin Dal 15 aprile, i pensionati e i lavoratori che hanno già acquisito la Certificazione Unica 2015 tramite i servizi online dell'Inps, possono accedere anche al servizio dedicato alla dichiarazione 730 precompilata dell'Agenzia delle Entrate. Lo comunica in una nota l'istituto di previdenza pubblica. Il servizio di autenticazione offerto dall’Inps reindirizza l’utente con un messaggio di segnalazione al servizio presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per accedere è necessario utilizzare il PIN dispositivo; qualora il PIN inserito dall’utente in fase di autenticazione non fosse di tipo dispositivo, la procedura di autenticazione lo segnala, indicando come convertirlo. 

Agenzia delle Entrate e Inps, inoltre, informano sul modo migliore per affrontare le prossime scadenze fiscali. Abilitarsi a Fisconline e ottenere la password e il PIN per utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, incluso il 730 precompilato, è semplice e gratuito. La richiesta può essere effettuata online, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di scelta sulla base delle proprie esigenze.

Per quanto riguarda la Certificazione Unica dei redditi, i pensionati e gli assistiti Inps possono riceverla facilmente e gratuitamente sia online, sul sito dell’Inps, se dispongono del codice PIN rilasciato dall’ente previdenziale, sia presso i patronati. Presso Caf e altri intermediari specializzati la procedura è altrettanto semplice, ma in alcuni casi a pagamento.

Codice PIN dell’Agenzia delle Entrate: ecco come ottenerlo gratuitamente
I contribuenti che vogliono accedere a tutti i servizi online dell’Agenzia, compresa la dichiarazione precompilata, possono richiedere gratuitamente il PIN e la password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del PIN potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Certificazione unica senza costi, online
Per i pensionati, oltre che per i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.), il modello di Certificazione Unica, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è disponibile online sul sito istituzionale dell’Inps, alla voce “Servizi al cittadino”.

Per questo servizio è necessario avere il PIN. Per chi non è dotato di PIN, la Certificazione Unica 2015 può essere richiesta a costo zero presso i patronati. E’ possibile ottenere lo stesso certificato anche presso i Caf e gli altri intermediari autorizzati, ma alcuni di questi fanno pagare il servizio. In seguito ad un incontro fra il presidente dell’Inps e la Consulta Nazionale dei Caf si è stabilito che tutti i Caf che appartengono alla Consulta Nazionale offriranno la possibilità di ottenere la Certificazione Unica a titolo gratuito.

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Nella presentazione del modello 730 precompilato al Caf i contribuenti devono mettere in conto i costi aggiuntivi richiesti dagli intermediari.

Kamsin Da domani, 15 aprile, sarà possibile aprire il proprio "cassetto fiscale" on line e scaricare la dichiarazione dei redditi. Il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015  e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Non è predisposta, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I dati presenti nella dichiarazione precompilata. I dati dovranno essere verificati, eventualmente corretti e, soprattutto, integrati con le informazioni mancanti.  I contribuenti, collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate, troveranno varie voci del prospetto già riempite. Su tutte, quelle relative ai guadagni, comunicate dai datori di lavoro.

Nello specifico l’Agenzia inserisce nel modello 730 precompilato: i dati e le informazioni contenute nella Certificazione Unica (per esempio, i redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico); alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente (per esempio, le eccedenze di imposte non richieste a rimborso, gli oneri detraibili in più periodi d’imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24); gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici.

Questi dati dovranno essere verificati, eventualmente corretti e, soprattutto, integrati con le informazioni mancanti: infatti per l’anno 2014 l’Agenzia non ha inserito nella dichiarazione alcune spese, perchè non è in possesso delle relative informazioni. Tra queste: le spese sanitarie, le spese per istruzione, le spese funebri, le erogazioni liberali, l’assegno al coniuge separato.

Un'operazione che molti affideranno ai Caf o a professionisti abilitati, come commercialisti o consulenti del lavoro (sempre che non sia la stessa impresa in cui si è impiegati ad offrire assistenza fiscale).  In questa ipotesi l'utilità del 730 precompilato potrà risultare ridotta a causa del compenso richiesto per la consulenza al contribuente. In genere le tariffe applicate quest'anno risultano in aumento a causa delle nuove responsabilità che ricadono sui compilatori. Ad esempio, per le situazioni fiscali di media o bassa complessità, il costo del Caf si aggira tra i 15 e i 40 euro per singolo modello 730. Tariffe che possono essere ancora superiori per le dichiarazioni più impegnative.

E' evidente che il costo del Caf potrà rendere conveniente in taluni casi l'accettazione del modello 730 precompilato senza modifiche. Infatti se dall'indicazione delle spese sanitarie emergerà un credito inferiore od uguale al costo del Caf per la presentazione del modello (il credito originato dalle sole spese sanitarie è pari al 19% delle stesse) sarà piu' conveniente accettare il 730 delle Entrate senza iniziare la trafila al Caf. 

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La stima è che per 6 milioni di dichiarazioni (il 30% del bacino potenziale) non sarà necessario aggiungere nulla e basteranno i dati già contenuti nel modulo. Un clic e via. In ogni caso la dichiarazione potrà essere inviata a partire dal primo maggio e fino al 7 luglio.

Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata non potrà essere presentata in forma congiunta tramite il canale telematico predisposto dall'Agenzia delle Entrate. E' questa una delle principali limitazioni all'uso del nuovo modello messo a punto dall'amministrazione fiscale. Almeno per il primo anno di avvio sperimentale la dichiarazione precompilata può essere presentata in forma congiunta esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Ma non attraverso il canale telematico che potrà essere utilizzato solo per effettuare due dichiarazioni separate. Quest'anno, infatti, se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 15 aprile sui siti sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Inps. Dopo averla eventualmente integrata o corretta, potrà essere inviata dal primo maggio e fino al 7 luglio. I contribuenti però dovranno soppesare i possibili vantaggi offerti dall'accettazione della dichiarazione già preparata dal fisco come la limitazione dei controlli e l'erogazione immediata dei maxirimborsi e, dall'altro, la questione dei costi che i contribuenti dovranno sostenere nel caso in cui decidano di affidarsi a un Caf o a un professionista abilitato per scaricare e poi inviare la dichiarazione.

La sperimentazione della precompilata, che per il 2015 non conterrà tutte le informazioni sul contribuente (soprattutto quelle relative ai bonus fiscali), ha il vantaggio di bloccare i controlli dell'Agenzia sui dati documentali pervenuti all'amministrazione fiscale come quelli su banche e assicurazioni. Così come non cì saranno i con controlli preventivi su rimborsi oltre i 4mila euro che sono previsti in presenza di detrazioni per familiari a carico o eccedenze dalla dichiarazione dell'anno precedente. In caso di modifiche o integrazioni fatte di persona, invece, le Entrate effettueranno il controllo formale su tutti gli oneri indicati dal contribuente, compresi quelli trasmessi dai soggetti terzi. Un modo per limitare le verifiche del fisco è farsi assistere dal Caf o da un professionista: le responsabilità, in questi casi, ricadono infatti sui soggetti incaricati che rispondono per imposte, sanzioni e interessi, a meno che non riescano a provare il dolo del contribuente. Però se da un lato delegare a un professionista semplifica le cose, dall'altro comporta una spesa aggiuntiva. Ed a volte può capitare l'assurdo che per ottenere un rimborso di 20 euro dall'amministrazione finanziaria si debbano sborsare 50 euro per il Caf.

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I contribuenti potranno sempre procedere alla compilazione della dichiarazione tramite il sistema tradizionale cioè con il 730 o con il modello Unico.

Kamsin Siamo vicini alla partenza della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal prossimo 15 aprile i contribuenti potranno accedere al modello precompilato elaborato dalla Entrate con le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia  (codice Pin e password), oppure della Carta Nazionale dei Servizi o delle credenziali Inps e decidere se accettarlo o integrarlo.

Il 730 precompilato si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia delle Entrate ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti, integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili.

La precompilata è comunque facoltativa. È infatti sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico). Il contribuente potrà quindi scegliere tra due strade. Prendere per buono il 730 precompilato e, se lo ritiene opportuno, integrarlo, oppure procedere alla dichiarazione dei redditi alla vecchia maniera. Una delle differenze principali sta però nei controlli: se si accetta il precompilato senza integrarlo non ce ne saranno. Inoltre, se il contribuente lo farà direttamente, senza dover ricorrere ad un CAF non dovrà sostenere alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Non è in alcun modo invece possibile spedire il 730 per raccomandata o consegnarlo all'Agenzia delle Entrate, si può utilizzare esclusivamente il canale telematico o direttamente o attraverso intermediario abilitato CAF o un commercialista. I costi degli intermediari saranno comunque più elevati perché diventano responsabili di tutte le incongruenze documentali risultanti dalla dichiarazione stessa.

Occhio però alle scadenze. Se si vuole utilizzare il modello precompilato la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire tra il 1° maggio ed il 7 luglio. In questo intervallo di date il contribuente può liberamente modificare e correggere il modello; alla fine è prevista una ricevuta di ritorno che certifica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

I destinatari. Per il primo anno di sperimentazione, il 730 precompilato vale solo per i contribuenti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente inseriti nella Certificazione Unica 2015 ed hanno presentato per il 2013 il modello 730 oppure il modello Unico o Unico Mini. Sono esclusi, quindi, i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. Tra questi i contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero) nonchè le colf e le badanti (in quanto le famiglie presso cui lavorano non sono considerate per legge sostituti d'imposta).

I redditi inseriti. L'Agenzia inserisce nel 730 precompilato le informazioni contenute nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo occasionale, ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, dati dei familiari a carico), alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze di imposte non richieste a rimborso, oneri detraibili in più periodi d'imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24), oltre agli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali e i contributi versati per lavoratori domestici.

Per l'anno 2014 l'Agenzia non ha ancora inserito spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri e assegno al coniuge separato, perchè non in possesso delle informazioni.
 
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Particolarmente "pesante" il mancato adeguamento delle prestazioni all'inflazione delle prestazioni durante il biennio 2012-2013 e il non aver riconosciuto il bonus degli 80 euro ai pensionati.

Kamsin Il mancato avvio di una politica dei redditi familiari veramente adeguata alle esigenze ed alle necessità correnti (con particolare attenzione alle famiglie monoreddito e a quelle numerose); il mancato contemperamento degli interessi dei singoli in un contesto di obiettivi da perseguire per il benessere generale; il sempre più frequente ricorso a “prelievi straordinari” non sorretti da alcuna definita programmazione, ma dettati solo da necessità contingenti (“far cassa” ad ogni costo per far fronte alle spese correnti in continua ascesa); il diffuso assistenzialismo quasi sempre privo di adeguata copertura finanziaria; la difesa, spesso inspiegabile, di “interessi di parte” o di “privilegi indebiti”, estremamente costosi per la collettività, sono oggi tra i motivi che più ostano l’avvio di una politica fiscale realmente “equa” incentrata sui principi solidaristici che obblighi tutti indistintamente a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Il processo inflattivo, quale da anni interessa l’economia del Paese, colpisce particolarmente le pensioni sia per la rigidità dei relativi trattamenti sia anche perché i previsti meccanismi di adeguamento al costo della vita non sempre compensano in modo adeguato e sufficiente la progressiva diminuzione del potere di acquisto degli stessi o, vengono, addirittura, disattesi.

Al riguardo basta, infatti, ricordare due “fatti” per comprendere bene quanto rilevanti siano state le “iniquità” perpetrate, negli ultimi tempi, a danno dei pensionati:

  • il blocco dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita disposto a danno dei pensionati dei settori pubblico e privato per gli anni 2008, 2012, 2013 e, parzialmente, anche per il 2014;
  • il mancato riconoscimento ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 25 mila euro lordi annui del bonus di 80 euro netto mensile riconosciuto, a decorrere dal mese di maggio 2014 ai lavoratori dipendenti ricompresi nella medesima fascia reddituale.

La mancata rivalutazione delle pensioni, nelle percentuali quali periodicamente rilevate dall’ISTAT, ha comportato, ogni volta, per i pensionati un danno economico di rilevante portata non solo nell’immediato, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi, tale danno si protrae, ininterrottamente, all’infinito fino ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità, ove spettante ai superstiti.

Tali provvedimenti, nel disconoscere, infatti, l’incidenza obiettiva dell’erosione inflazionistica sui redditi considerati, di fatto, hanno comportato una sostanziale decurtazione del valore reale delle pensioni, con grave pregiudizio per le economie delle famiglie e in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.

In conseguenza del blocco anzidetto nel periodo considerato le pensioni superiori ad euro 1.441,59 nel 2012 e ad euro 1.486,29 nel 2013 (al lordo delle ritenute fiscali), malgrado le consistenti variazioni intervenute nel costo della vita, quali accertate dall’ISTAT, pari a + 2,7% nel 2012 e a + 3,0% nel 2013, non sono state rivalutate con grave ripercussione sulla economia familiare di oltre 5 milioni di pensionati che, a fronte di una considerevole crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, si son visti “impoverire” la loro fonte, spesso unica, di reddito……si spera ora che la Corte Costituzionale, al cui vaglio sono state rimesse le ordinanze in interesse, ponga fine a tale iniquità e ristabilisca finalmente quelle garanzie e quelle certezze oggi così largamente disattese ponendo fine, una volta per sempre, a interventi arbitrari, adottati a danno dei pensionati, in dispregio di tutele e di diritti sanciti dalla Costituzione.

Nell’udienza pubblica del 10 marzo scorso la Consulta ha discusso sulla questione di legittimità costituzionale del blocco. Ad oggi, però, il suo pronunciamento non è noto atteso che la sentenza non è stata ancora depositata in cancelleria e, conseguentemente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene il mancato riconoscimento ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 25 mila euro lordi annui del bonus di 80 euro netti al mese si è di fronte ad una discriminazione gravemente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Se è lodevole, infatti, venire incontro alle esigenze di vita dei lavoratori dipendenti che guadagnano poco (meno di 25 mila euro lordi all’anno) concedendo loro un contributo economico (80 euro netti al mese), di contro appare fortemente iniquo e penalizzante non procedere allo stesso modo nei confronti di altri soggetti (i pensionati) che si trovano nella medesima condizione.

Nel rapporto “Trattamenti pensionistici e beneficiari”, diffuso dall’ISTAT, si legge che nel 2013 il 41,3% dei pensionati ha percepito un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese mentre un ulteriore 39,4% ha beneficiato di una pensione compresa tra mille e duemila euro. Dai dati emerge una realtà sconvolgente…ben l’80,7% ha fruito nel 2013 di un reddito da pensione inferiore a duemila euro al mese, al lordo delle ritenute fiscali....una condizione di grande precarietà per tantissimi pensionati a fronte della quale sorge spontanea una riflessione….il trattamento di pensione non è forse una “retribuzione differita(come autorevolmente ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale) che, al pari del salario percepito in costanza di lavoro, deve assicurare al pensionato ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti quali sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione?.....e allora perché non si è provveduto analogamente anche nei loro confronti?….

La pensione non è, infatti, un privilegio o un regalo graziosamente elargito dallo Stato, ma un diritto soggettivo acquisito a seguito di versamenti obbligatori di contributi che va tutelato nei modi più opportuni ed al cui impegno non può sottrarsi lo Stato sociale trattandosi di un bene costituzionalmente tutelato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Non a caso la Risoluzione Europea sulle Pensioni, adottata dal Parlamento Europeo in data 21 maggio 2013, nel sottolineare una “errata sensibilità politica volta a percepire il tema pensioni più come un problema di finanza pubblica anzicchè come strumento di sviluppo economico da estrinsecarsi con il mantenimento del livello dei consumi e come volano di investimenti a medio e lungo termine”, deplora i forti tagli alle pensioni operati in taluni Paesi (tra cui il nostro) dal momento che “la riduzione delle prestazioni è solo indirizzata al risparmio di spesa senza tenere nella debita considerazione che ogni prelievo forzato finisce con l’incidere negativamente sui consumi e sulla occupazione determinando, spesso, situazioni di precarietà a livello delle singole famiglie soprattutto di quelle il cui unico reddito è solo pensionistico”.

Abbiamo solo riportato pochi esempi, quanto basta, però, per sottolineare, con la crudezza delle cifre, l’impoverimento di tanti, aggravato da distorsioni e disparità di trattamento, nella disattesa, spesso, di quei principi sanciti dal dettato costituzionale per il quale

  • tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge…… è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economia e sociale del Paese” (art. 3 Cost.),

in un contesto ampiamente partecipativo e solidaristico nel rispetto sempre dei bisogni e delle necessità dei singoli.

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Articolo a Cura di Fernando Sacco

Il 2015 per il governo, a proposito di finanza locale, deve essere l'anno che introduce la cosiddetta 'local tax' e supera il patto di stabilità interno.

Kamsin Il governo mette nero su bianco l’intenzione di arrivare nel 2016 ad una riforma delle tasse sulla casa, con il superamento dell’Imu e, probabilmente, della nuovissima Tasi. Nel Documento di economia e finanza che sarà varato venerdì, l’esecutivo annuncia infatti l’intenzione di modificare nuovamente il fisco sugli immobili arrivando a una "local tax comunale" che assorba le imposte sulla casa ed alcuni tributi di competenza municipale. Il riordino dovrebbe trovare spazio all'interno della prossima legge di Stabilità. 

Sulle abitazioni principali l'ipotesi di partenza, elaborata a fine dicembre dai tecnici del Mef, è quella di introdurre un'aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille piu' una detrazione standard di 100 euro. Dovrebbero esserci aliquote diversificate per case di lusso, quelle abitate da portatori di handicap gravi e nuclei familiari con piu' di tre figli. Sulle seconde case il prelievo ipotizzato è, al massimo, del 12 per mille.

Nelle intenzioni del Governo c'è poi il riordino di Tosap, Cosap e tassa sulle affissioni, le cd. imposte locali minori: gli esercizi, secondo le anticipazioni di Palazzo Chigi, pagheranno 120 euro al metro quadro all'anno (da calcolare in base al periodo di effettiva occupazione), salvo conguaglio in caso di diversa delibera comunale. I Comuni, infatti, avranno possibilità di determinare diversamente il canone patrimoniale di concessione o di autorizzazione. Presupposto per l'assoggettamento al nuovo canone locale è l'occupazione, anche abusiva, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile di Comuni e Province.

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