Invalidi civili, ecco quando l'Inps può rifiutare l'erogazione della pensione

Giorgio Gori Venerdì, 31 Luglio 2015
L'Inps precisa modalità e tempi per la decorrenza delle prestazioni in favore degli invalidi civili qualora si sia fatto ricorso presso il giudice per l'accertamento dei requisiti sanitari.
La decorrenza delle prestazioni in favore degli invalidi civili risulta fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, il giudice riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante. Lo ricorda l'Inps con il messaggio 4818/2015, pre­cisando le modalità di conseguimento delle prestazioni in favore degli invalidi civili allorquando gli interessati abbiano proposto azione giudiziaria contro il responso della Commissione Medica della Asl. 

In primo luogo l'Inps ricorda che ai sensi del V° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, deve essere notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi per il riconoscimento delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili (assegno mensile; pensione d'inabilita' civile; in­dennità di accompagnamen­to; indennità di frequenza). 

In particolare l'Inps procederà all'accertamento: 1) del grado d'invalidità (non inferio­re al 74%) per l'ottenimento della prestazione; 2) della presentazione della domanda amministrativa volta al beneficio; 3) della presenza dei requisiti reddituali (ove applicabili) la presenza degli altri requisiti amministrativi; 4) mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice; 5) insussistenza del requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa. Solo nel caso in cui questi requisiti amministrativi siano soddisfatti l'Inps provvederà a porre in liquidazione la prestazione.  In sostanza anche se esiste il presupposto sanitario, nessuna prestazione può essere riconosciuta quando ricorra una delle ipotesi indica­te nella tabella seguente.

Ove però i controlli di cui ai punti precedenti diano riscontro positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti canali.

Requisito sanitario. Per quanto riguarda il requisito sanitario l'Inps spiega che alla luce di recenti pronun­ce della Corte di cassazione (sentenze n. 6010 e n. 6085 del 2014), il giudice, ove disposta la consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del con­sulente, è tenuto, con il decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il Ctu. La Corte ha chiarito che, in caso di con­trasto tra decreto di omologa e Ctu, si deve avere riguardo alle sole conclusioni definiti­ve del consulente. Pertanto, precisa l'lnps, sarà tale grado d'invalidità (quello dichiarato dal Ctu) a essere preso in con­siderazione per la liquidazione della prestazione. GamsinDecorrenza della pre­stazione. Infine l'Inps ricorda che ordinariamente la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda. Ma nel caso in cui la Ctu abbia riconosciu­ta la sussistenza del requisito sanitario a partire da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve inten­dersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l'insorgenza dello stato invalidante.

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