Agricoli autonomi, In arrivo la revisione della contribuzione dovuta nel 2021

Bernardo Diaz Giovedì, 02 Settembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La rielaborazione a causa di un errore dell'Inail nell'applicazione dello sconto sui premi e contribuzioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'Inps rielaborerà la contribuzione dovuta relativa all’emissione 2021 per i lavoratori autonomi del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni a causa di un'errata applicazione da parte dell’INAIL dello sconto su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (per il 2021 la riduzione è stata fissata in misura pari al 16,36%). Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 2978/2021 specificando che le somme eventualmente pagate in eccedenza con la prima rata con scadenza 16 luglio 2021 potranno essere compensate con le somme da versare con la rata con scadenza 16 settembre 2021.

Emissione 2021

Come noto la contribuzione dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni viene riscossa dall'INPS sulla base di elenchi delle aziende trasmessi dall’INAIL. Quest'anno a causa di un’errata elaborazione da parte dell’INAIL degli elenchi trasmessi all’INPS, la quota di contribuzione INAIL indicata nell’emissione dell’anno 2021 relativa alla contribuzione dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni potrebbe non essere corretta. Per superare tale inconveniente l’INPS procederà a rielaborare il prospetto di calcolo della contribuzione dovuta relativa all’emissione 2021 utilizzando i nuovi dati inviati dall’INAIL in sostituzione di quelli errati inviati in precedenza.

Il nuovo prospetto di dettaglio degli importi contributivi dovuti sarà reso disponibile nei prossimi giorni nel cassetto previdenziale lavoratori autonomi agricoli e terrà conto, oltre che della riduzione in argomento, anche di eventuali variazioni intervenute sulla posizione contributiva dei suddetti lavoratori dopo l’emissione relativa all’anno 2021, quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione dell’intero nucleo, la cancellazione componente dal nucleo, la modificazione della fascia di inquadramento dell'azienda, la riduzione contributiva “ultra sessantacinquenne”. Tale operazione, finalizzata alla sistemazione delle posizioni assicurative dei predetti lavoratori, sarà efficace anche ai fini dell’aggiornamento dei relativi archivi.

Le somme eventualmente pagate in eccedenza con la prima rata con scadenza 16 luglio 2021 potranno essere compensate con le somme da versare con la rata con scadenza 16 settembre 2021.

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