Ammortizzatori sociali, Riparte la mobilità in deroga

Nicola Colapinto Mercoledì, 24 Giugno 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il trattamento spetterà a favore dei lavoratori che hanno concluso un precedente periodo di cassa integrazione in deroga (Cigd) tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 senza aver maturato il diritto alla Naspi.
Si amplia il ricorso alla mobilità in deroga. I lavoratori dipendenti che hanno cessato un precedente periodo di cassa integrazione in deroga (Cigd) tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 senza aver maturato il diritto alla NASpI potranno accedere ad un trattamento di mobilità in deroga per una durata massima di dodici mesi entro il 31 dicembre 2020. Lo spiega l'Inps con la Circolare numero 75/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale.

I beneficiari

La misura è stata introdotta dall'articolo 1, co. 251 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) e recentemente limata dall'articolo 87 della DL 34/2020 (Decreto "Rilancio"). La norma prevede che ai lavoratori che hanno cessato la Cigd tra il 1° dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 senza aver diritto alla Naspi è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la Cigd, un'indennità pari all'indennità di mobilità in deroga, comprensiva di contributi figurativi. Il trattamento, ribadisce l'Inps, può essere concesso esclusivamente a favore di lavoratori per i quali la decorrenza dell'indennità di mobilità avvenga senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di Cigd. L'indennità può essere concessa ai lavoratori subordinati a termine o a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, compresi apprendisti e lavoratori somministrati. Non opera, inoltre, il requisito dell'anzianità aziendale (almeno 12 mesi).

Il trattamento dipende dalle Regioni

L'indennità è concessa dalle Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro destinate  ai sensi dell'articolo 44, co. 6-bis del Dlgs 148/2015. La norma da ultimo richiamata ha stabilito, infatti, la facoltà agli enti territoriali di destinare il 50% delle risorse in parola per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga o, in alternativa, per azioni di politica attiva del lavoro. Per la concessione del trattamento occorre, pertanto, una decretazione da parte delle Regioni e delle province autonome che stabilisca la destinazione delle risorse per il finanziamento dell'ammortizzatore sociale in questione in luogo dell'adozione di politiche attive per il lavoro.

Prima della decretazione gli enti territoriali dovranno, peraltro, richiedere all'Inps la quantificazione delle risorse residue ai sensi dell'articolo 44, co. 6-bis del citato Dlgs 148/2015 per l'accertamento della sostenibilità finanziaria dell'intervento  in questione. Al fine di consentire la verifica preventiva l'ente territoriale dovrà fornire all'Inps l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati con l'indicazione della data di cessazione del precedente trattamento di CIG in deroga concesso, della data di inizio e fine dell’indennità di mobilità in deroga (che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa) nonchè la stima del costo prevista.

Solo dopo aver ricevuto la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria dall'Inps, gli enti territoriali potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione con l'indicazione dei lavoratori dei beneficiari nonché della durata del trattamento ed al periodo concesso. E dovranno trasmetterlo all'Inps tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”.

La domanda

Concluso l'iter l'indennità di mobilità in deroga sarà pagata formalmente dall'Inps previa presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line. L'Inps, a tal fine, verifica che il richiedente non ha titolo a Naspi e ha beneficiato di Cigd concessa da regioni o province autonoma, cessata tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018. In merito l'Inps precisa che per «lavoratori che non hanno diritto alla Naspi» s'intendono anche quelli che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne hanno fatto richiesta. L'erogazione della prestazione potrà avvenire, peraltro, solo dopo aver ricevuto la trasmissione in “SIP” del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni/Province autonome, contenente i nominativi dei beneficiari ed il periodo riconosciuto.

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Documenti: Circolare Inps 75/2020

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