Anno Bianco, Salva l'indennità di maternità

Valerio Damiani Sabato, 25 Settembre 2021
I chiarimenti in una nota dell'INPS. Basta un'autocertificazione che attesti di aver prodotto domanda di esonero contributivo per non perdere il diritto alle prestazioni di maternità e malattia.

Salva l'indennità di maternità/paternità per i lavoratori autonomi che non hanno versato i contributi all'INPS in attesa della definizione dell'esonero contributivo per il 2021. Agli interessati sarà sufficiente produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti di avere presentato la domanda di esonero. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3216/2021 in cui avverte che il pagamento delle indennità avverrà con riserva dell'accertamento della spettanza dell'esonero contributivo. 

Automatismo delle prestazioni

Come noto per i lavoratori autonomi non vige il principio di automatismo delle prestazioni, per cui il mancato regolare versamento dei contributi può determinare l'impossibilità di accedere alle tutele previdenziali (es. maternità, malattia, prestazioni pensionistiche, disoccupazione).

In particolare ai lavoratori iscritti alle gestioni autonome dell'INPS (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in assenza dei dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, non è possibile riconoscere le relative indennità. Idem ai professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata per i quali è richiesto ai fini dell'accesso alle prestazioni di maternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

Salve le prestazioni

Quest'anno, tuttavia, gli autonomi iscritti all'INPS (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e professionisti con partiva iva) potrebbero non aver versato i contributi dovuti confidando nel positivo accoglimento della domanda del c.d. anno bianco, l'esonero contributivo. Ebbene in tal caso l'INPS, in deroga alla disciplina generale, procederà comunque alla liquidazione delle predette indennità in attesa della conclusione della relativa istruttoria sull'accertamento dei requisiti per fruire dell'esonero contributivo.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attestino di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

In caso di esito negativo della richiesta di esonero, le prestazioni in questione (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera) già pagate risulteranno indebitamente corrisposte e quindi saranno recuperate dall'INPS.

Documenti: Messaggio Inps 3216/2021

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