Cassa COVID, Sino a 40 settimane nel 2021 con il Decreto Sostegni

Nicola Colapinto Giovedì, 29 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la proroga contenuta nel dl n. 41/2021. I nuovi trattamenti potranno essere concessi anche dal 29 marzo 2021 senza soluzione di continuità rispetto alle settimane riconosciute dalla legge di bilancio per il 2021.
Assicurato il regime di continuità nella fruizione della CIGO, CIGD e ASO con causale covid-19. Lo rende noto l'INPS, tra l'altro, nella Circolare n. 72/2021 in cui spiega che le ulteriori settimane di Cassa COVID previste dall'articolo 8 del dl n. 41/2021 possono essere chieste a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (cioè dal 29 marzo).

In tal modo viene garantita la continuità dell'intervento di integrazione salariale qualora il datore di lavoro avesse interamente esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio per il 2021. In assenza della precisazione, infatti, il precedente periodo si sarebbe concluso il 25 marzo (anzi il 28 marzo atteso che il primo giorno lavorativo è stato il 4 gennaio) ed il datore avrebbe avuto una soluzione di continuità nel periodo temporale tra il 29 marzo ed il 1° aprile 2021. Per il resto il documento conferma quanto già anticipato il mese scorso sulle pagine di questa rivista.

Cassa COVID

L'ultimo intervento, risalente alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) aveva riconosciuto 12 settimane di CIGO fruibili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e 12 settimane di CIGD o ASO fruibili dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 a favore dei lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 senza pagamento del contributo addizionale. L'articolo 8 del dl n. 41/2021 rinnova la CIGO per ulteriori 13 settimane fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (per un totale di 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) e la CIGD e l'ASO per 28 settimane fruibili dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021. Come detto il termine del 1° aprile, in realtà, può essere anticipato al 29 marzo 2021.

Come già indicato nel messaggio inps n. 1297/2021 le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 previste dalla legge n. 178/2020 ancorché queste ultime siano fruite dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Pertanto i datori di lavoro che chiedono l'ASSO o la CIGD potranno contare su un totale di 40 settimane (12+28) fruibili tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Resta inteso, comunque, che il periodo di 12 settimane previsto dalla legge n. 178/2020 debba essere fruito improrogabilmente entro il 30 giugno 2021. Con riferimento all'ASO l'INPS conferma l'orientamento già espresso nel messaggio n. 769/2021 secondo cui il requisito occupazionale (cioè 5 dipendenti nel semestre anteriore il periodo di sospensione) non deve essere verificato nuovamente se il datore di lavoro ha già richiesto l'ASO in base al dl n. 104/2020, al dl n. 137/2020 o alla legge n. 178/2020. Pure su questa prestazione, inoltre, spettano gli ANF. 

CISOA

Anche la CISOA, la cassa integrazione per gli operai agricoli, che il dl n. 41/2020 rinnova per una durata massima di 120 giorni fruibili tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 è aggiuntiva rispetto al trattamento riconosciuto dalla legge n. 178/2020 (90 giorni fruibili tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021). Per cui nel 2021 si potrà godere di un totale di 210 giornate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 (fermo restando che i 90 giorni previsti dalla legge n. 178/2020 debbano essere fruiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2021).

Destinatari

Le nuove tutele, decorrenti dal 1° aprile 2021, si rivolgono ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 e possono essere attivate a prescindere dalla fruizione dei precedenti interventi di integrazione salariale con causale covid-19 (sono ammesse, quindi, anche le aziende che non hanno mai fatto ricorso a tali interventi). Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale né è richiesta l'anzianità di lavoro effettivo di 90 giorni.

Viene confermata anche la possibilità per le imprese che alla data del 29 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) di optare per la CIGO COVID a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. Per le aziende in Cigs che non hanno diritto alla Cigo Covid (ma alla Cigd Covid) viene stabilito, invece, il divieto di duplicazione degli ammortizzatori (è una regola nuova). L'Inps spiega, infatti, che su parere del ministero del lavoro, non autorizzerà più «periodi anche parzialmente coincidenti tra Cigs e Cigd». Sostanzialmente, pertanto, l'azienda deve portare a termine il periodo di Cigs prima di chiedere la CIGD Covid. Infine viene confermata la facoltà di opzione a favore dell'ASO ai datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso al 1° aprile 2021 l'assegno di solidarietà.

Modalità di pagamento

E' confermata la novità del dl n. 41/2021 secondo cui anche la CIGD per le imprese plurilocalizzate, a differenza del passato, possa essere anticipata dal datore di lavoro (con riferimento ai periodi decorrenti dal 1° aprile 2021). Pertanto tutti i trattamenti previsti dal dl n. 41/2021 (CIGD, CIGO, ASO e CISOA) possono essere concessi sia con la modalità a conguaglio sia con il pagamento diretto da parte dell'INPS (in tal caso anche con l'anticipo immediato del 40% per CIGO, CIGD e ASO) senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Termini di presentazione delle domande

Non ci sono novità per quanto riguarda la presentazione delle domande all'lnps che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per cui il termine di trasmissione delle domande riferite a sospensioni o riduzioni di lavoro iniziate nel mese di aprile 2021 è fissato al 31 maggio 2021, quelle di maggio il 30 giugno 2021 e così via. Il termine del 31 maggio 2021, spiega l'INPS, anche se il periodo di sospensione/riduzione decorre dal 29 marzo 2021.

Idem per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS: il termine scade entro la fine mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Da segnalare, infine, che tale adempimento, per le domande di trattamenti di integrazione salariale chieste dal 1° aprile 2021, può essere effettuato con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig" che sostituisce il modello SR41.

Settore areo

L'articolo 9 del dl n. 41/2021 proroga, per il settore aereo, l'erogazione della prestazione integrativa (a carico del Fondo di Solidarietà di Settore) dell'integrazione salariale in deroga (CIGD) con causale COVID-19 per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021 per una durata massima di 28 settimane. Tale periodo si aggiunge alle 12 settimane già concesse dalla legge n. 178/2020 in riferimento al periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. A seguito di un parere del Ministero del Lavoro l'INPS spiega che il trattamento di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 (a cui è legata l'integrazione in parola) può essere richiesto dalle imprese del trasporto aereo che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che, quindi, sono rimaste prive di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (la prestazione di CIGD, in altri termini, ha carattere residuale). Anche sulla prestazione integrativa, spiega infine l'INPS, non è dovuto il versamento di alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

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Documenti: Circolare Inps n. 72/2021

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