Cassa Integrazione COVID, Ecco i nuovi requisiti dal 13 luglio 2020

Vittorio Spinelli Giovedì, 01 Ottobre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Ente di Previdenza. Il contatore riparte da zero dal 13 luglio 2020: 18 settimane fruibili in due tranche (9+9) sino al 31 dicembre 2020. Tempo sino al 31 ottobre per le prime istanze. Arriva il contributo addizionale per le aziende che non hanno subito una riduzione di almeno il 20% del fatturato.
Via libera dell'Inps alle nuove istruzioni per la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) a favore dei datori di lavoro che abbiano ridotto o sospeso l'attività economica per l'emergenza epidemiologica del COVID-19 a seguito dell'entrata in vigore del dl n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto. I chiarimenti sono contenuti nella Circolare n. 115/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza.

La nuova disciplina

La nuova disciplina, che vale per tutti i trattamenti di «Cig Covid-19» (Cigo, Cigd e Asso), mette a disposizione dei datori di lavoro 18 settimane di CIG  nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 suddivisi in due tranche (9+9) a seconda o meno della presenza di un contributo addizionale. La modifica normativa, quindi, rivede i periodi fissati dalla precedente decretazione d'urgenza (dl n. 18/2020 e dl n. 34/2020) che aveva previsto un massimo di 14 settimane per periodi sino al 31 agosto 2020 integrabili di ulteriori 4 settimane da fruirsi entro il 31 ottobre 2020 azzerando il conteggio delle settimane fruite ai sensi della previgente disciplina.

Le prime 9 settimane sono gratuite per tutti (basta cioè solo la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per averne diritto); la seconda tranche resta gratuita solo se il datore ha subito una riduzione del fatturato nel I semestre del 2020 rispetto a quello corrispondente del 2019 pari o superiore al 20% oppure se l'attività è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019 (fa fede la data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non la data di apertura della matricola aziendale). Gli altri dovranno versare un contributo addizionale rispettivamente pari al 9% o al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per cig se dal raffronto del fatturato del I semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019 si è registrata una riduzione inferiore al 20% o non ci sia stata alcuna riduzione.

L'Inps spiega che la nuova previsione normativa consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19. Eventuali periodi di cig già richiesti in forza dei precedenti dl n. 18/2020 e dl n. 34/2020 al 12 luglio sono imputati alla prima tranche (cioè alle prime nove settimane). Così, ad esempio, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di (CIGO) o (ASO) – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 - che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina, la medesima azienda, in relazione alla nuova previsione di cui al decreto-legge n. 104/2020, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto-legge n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

Inoltre, a differenza della precedente normativa, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero. In sostanza l'autorizzazione della seconda tranche prescinde dall'effettiva fruizione del periodo precedente con una contrazione, pertanto, del periodo complessivamente disponibile per il datore di lavoro.

Domande

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020  i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Per le successive ulteriori 9 settimane è stata istituita una nuova specifica causale "COVID 19 con fatturato” alla cui domanda, peraltro, i datori dovranno allegare una autocertificazione attestante la eventuale riduzione del fatturato. Le modalità di presentazione delle domande relative alla seconda tranche saranno rese note successivamente dall'INPS.

I termini

L'Inps conferma che la domanda di CIGO, CIGD, ASO e CISOA con causale COVID-19 si presenta, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. In fase di prima applicazione è stato previsto che i termini in scadenza entro il 31 luglio sono differiti al 31 agosto e quelli in scadenza tra il 1° ed il 31 agosto sono differiti al 30 settembre.

Il Ministero del Lavoro ha, tuttavia, segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa prevista nella legge di conversione del dl n. 104/2020. Lo slittamento dovrebbe comportare che tutte le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 sino al 30 settembre 2020 possano essere utilmente trasmesse entro il 31 Ottobre 2020.

Il medesimo differimento dei termini riguarda anche le date di trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo degli stessi (modello SR41 semplificato) nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. In linea generale il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Tuttavia se questo termine si colloca entro il 31 luglio 2020 esso è prorogato al 31 agosto 2020; se si colloca dal 1° agosto al 31 agosto 2020 è prorogato al 30 settembre 2020 (ora 31 ottobre 2020).

Modalità pagamento  

Resta possibile, inoltre, il pagamento diretto da parte dell'Inps di CIGO, CIGD, ASO, CISOA compreso l'anticipo del 40% del trattamento (CIGO, CIGD e ASO): in tale ultimo caso la richiesta da parte del datore di lavoro deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

CISOA

Per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) connesso all'emergenza epidemiologica da COVID (di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020) il dl n. 104/2020 ha previsto la concessione di un trattamento di durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (con l'azzeramento anche per questa prestazione del conteggio delle precedenti giornate fruite). Eventuali periodi già richiesti eccedenti il 12 luglio sono imputati al predetto limite. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del dl n. 104/2020, quindi al 30 settembre.

Ex zone rosse

Vengono, inoltre, riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO, CIGD e CISOA) a favore dei datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Inps spiega che questa prestazione spetta solo ai lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne consegue che sono esclusi i soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

I datori di lavoro possono presentare domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile, per un massimo di quattro settimane, se operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia utilizzando la causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare".

La prestazione può essere richiesta, anche limitatamente ai soli soggetti impossibilitati nel recarsi sul posto di lavoro, a pena di decadenza entro il 15 ottobre, con allegata l'autocertificazione che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. L'Inps precisa, tuttavia, che in fase di prima applicazione i datori potranno utilmente inviare le relative istanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della procedura per l'invio delle domande. In caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps i dati necessari per il pagamento entro il 15 novembre.

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Documenti: Circolare Inps 115/2020

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