Cassa integrazione in deroga, sei mesi di tempo per inviare i dati all'Inps

Paolo Piva Mercoledì, 28 Agosto 2019
L'Inps recepisce la novità introdotta dalla legge numero 26/2019 di conversione del decreto legge 4/2019. Qualora il termine decorra inutilmente il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi saranno a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha sei mesi di tempo per inviare all'Inps i dati per il pagamento della Cigd, la cassa integrazione guadagni in deroga, decorsi i quali, restano a suo carico il pagamento e gli oneri. Lo spiega l'Inps nella circolare numero 120/2019 pubblicata l'altro con la quale l'ente previdenziale recepisce la novità introdotta all'art. 44, comma 6-ter, del dlgs n. 148/2015 dalla legge n. 26/2019 di conversione del dl n. 4/2019.

In via ordinaria, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali erogate ai lavoratori dall'Inps vanno effettuati dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata o dalla data del decreto di concessione, se successivo. Nel caso della Cigd, l'Inps ha precisato che il termine decorre dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione (circolare n. 56/2016).

L'articolo 26-quater del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 ha modificato i termini temporali per la presentazione, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, con riferimento ai casi in cui tale pagamento debba essere operato direttamente dall'INPS ai lavoratori. In particolare, si richiede che i dati suddetti siano inviati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento. La novella prevede inoltre che, qualora il termine (posto a pena di decadenza) decorra inutilmente, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi siano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Ne deriva, quindi, che il termine di decadenza previsto per le integrazioni salariali che sono anticipate dal datore di lavoro è esteso anche alle integrazioni che sono invece pagate direttamente dall'Inps. Di conseguenza, il termine dei sei mesi, entro cui il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale con il mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione, se successivo. Le nuove regole, precisa l'Inps, si applicano a tutti i tipi di Cigd, regionali e nazionali, incluse province autonome di Trento e Bolzano, eccetto la Cigd di norme speciali (ad esempio, eventi sismici; crollo del Ponte Morandi; settore call-center).

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata della novella, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore (30 marzo 2019) della legge n. 26/2019.

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