Isopensione, Scatta il massimale per gli optanti al contributivo

Giovedì, 23 Ottobre 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Il datore di lavoro non deve versare la contribuzione correlata sulla quota di retribuzione eccedente il massimale della base pensionabile e contributiva per i lavoratori che abbiano esercitato l’opzione al contributivo e per gli iscritti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Il datore di lavoro non deve versare la contribuzione correlata nella misura eccedente il massimale della base pensionabile e contributiva a favore dei lavoratori esodanti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che abbiano optato per la liquidazione con il sistema contributivo della pensione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3166/2025 in cui detta istruzioni in tal senso ai datori di lavoro e loro consulente per la compilazione del flusso Uniemens.

Isopensione

I chiarimenti riguardano il cd. assegno di isopensione, l’assegno di accompagnamento alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai cui i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti possono ricorrere, nei casi di eccedenza di personale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico (ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

La misura della contribuzione correlata

L’Inps aveva già spiegato che l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo per la contribuzione correlata viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa NASPI. Cioè la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata viene calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore (di regola il 33%).

Massimale

La misura della retribuzione pensionabile utile per il calcolo della contribuzione correlata deve tener conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (120.607€ per l’anno 2025) applicabile ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che abbiano optato per il calcolo contributivo della pensione. Tale cifra, pertanto, diventa il limite oltre il datore di lavoro non deve versare ulteriore contribuzione.

L’Inps, pertanto, spiega che nella compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”.

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