Cassa Integrazione più agevole per eventi atmosferici sino al 31/12

Venerdì, 26 Luglio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la conversione del decreto legge n. 63/2024. Neutralizzati i trattamenti concessi dal 1/7 anche ai datori di lavoro del settore edile lapideo.

Sino al 31 dicembre 2024 i periodi di CIGO richiesti per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi oggettivamente non evitabili (cd. «EONE») sono neutralizzati ai fini del computo del numero massimo di settimane di integrazione salariale (52) fruibili nel biennio mobile. La novità riguarda i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione (per gli altri datori di lavoro i predetti periodi di CIGO sono godono già della neutralizzazione). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2735/2024 in cui illustra la novella apportata dalla legge n. 101/2024 di conversione del dl n. 63/2024 (GU. n. 163/2024). Con un’altra modifica, inoltre, si estende la CISOA per intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario contrattualmente stabilito.

Settore Edile Lapideo

L’articolo 2, co. 2-bis del dl n. 63/2024 estende una specifica agevolazione in materia di CIGO prevista per i cd. eventi non oggettivamente evitabili (tra cui le ondate di calore) ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione, sinora esclusi. In particolare per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2024 la domanda di integrazione salariale è neutralizzata dal computo del limite di durata dei trattamenti CIGO di 52 settimane nel biennio mobile. Analoga deroga era stata prevista lo scorso anno dal dl n. 98/2023.

Resta invece confermato anche per questi datori di lavoro la normativa generale secondo la quale, in presenza di un «EONE», la domanda di integrazione salariale:

  • è concessa in deroga al requisito dell’anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva;
  • non è soggetta al versamento del cd. «contributo addizionale»;
  • deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento in parola.

 In merito all’agevolazione l’Inps ricorda che i predetti periodi di integrazione salariale concessi ai sensi del dl n. 63/2024 rileveranno ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora dovuto per eventuali ulteriori periodi fruiti nel quinquennio mobile.

Pagamento

Il pagamento dell’integrazione salariale può avvenire sia tramite conguaglio attraverso i flussi Uniemens sia tramite pagamento diretto. In tal caso, tuttavia, il datore di lavoro dovrà inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi i termini il pagamento della prestazione resta a carico del datore di lavoro. 

CISOA anche per riduzione

La seconda novità (articolo 2-bis, co. 1 del dl n. 63/2024) stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore del predetto dl) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. La deroga, pertanto, consente l’integrazione salariale anche in presenza di una riduzione, non solo di una sospensione dell’attività, purché riguardi una domanda di CISOA per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato.

I trattamenti concessi non sono computati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giorni l’anno a titolo di CISOA e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto ai fini della concessione della CISOA. Inoltre, spiega l'Inps, in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in questione le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Domande al via

Le domande di CISOA possono essere presentate con le consuete modalità indicando come causale nell'istanza, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. In particolare, spiega l'Inps, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 14 luglio al 26 luglio (data di pubblicazione del messaggio) scade il 10 agosto (cioè 15 giorni dopo la pubblicazione del messaggio)  mentre per quelli successivi dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

Documenti: Messaggio Inps 2735/2024

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