Cassa Integrazione, Semplificato il pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori

Valerio Damiani Martedì, 07 Aprile 2020
Le indicazioni in un documento dell'Ente Previdenziale. I lavoratori saranno sollevati dall'obbligo di sottoscrivere il modello "SR41" al fine di ricevere il pagamento diretto delle prestazioni.
Per il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali da parte dell'Inps non sarà più necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore del modello cartaceo"SR41" contenente i dati relativi alla liquidazione della prestazione. A causa delle attuali limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto della prestazione avverrà tramite i flussi UniEmens e non più tramite il modello cartaceo che di conseguenza verrà dismesso. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1508/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza.

Le indicazioni riguardano le modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori delle prestazioni di integrazione salariale (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) per le aziende che ne facciano espressa richiesta. In tal caso attualmente i datori di lavoro sono tenuti a sottoscrivere il modello cartaceo "SR41" contenente i dati utili alla liquidazione della prestazione in favore del lavoratore (es. dati relativi al rapporto di lavoro, dati per il pagamento delle mensilità correnti, coordinate bancarie per l'accredito del pagamento diretto) e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavorare beneficiario ai fini del rilascio di una dichiarazione di responsabilità. Con la sottoscrizione il lavoratore attesta, in particolare, di non aver prestato attività lavorativa nè percepito l'indennità di mancato preavviso o chiesto altri trattamenti previdenziali (es. disoccupazione, malattia, maternità) comunque incompatibili ed incumulabili con le mensilità che formano oggetto dell'integrazione salariale (Quadro "G" del modello).

Ebbene proprio a tal riguardo l'Inps informa che la sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è ormai più realizzabile nell’attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini. E' stato quindi abolito l’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello. Di conseguenza, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto. Anche per quanto riguarda la certificazione dell'IBAN, sul quale avviene l’accredito della prestazione, si utilizzerà il nuovo sistema di scambio telematico basato sul cd. Database Condiviso (si veda qui per dettagli).

L'Istituto informa, inoltre, di aver semplificato le modalità di compilazione del modello da parte delle aziende. Tra quelle principali scompare l'obbligo di compilazione, oltre che dei quadri D ed E, anche dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Una ulteriore novità, operativa prossimamente, riguarda la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazioni sia con che senza causale COVID-19 (CIGO, CIGD, FONDI Bilaterali) nonché consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.

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Documenti: Messaggio inps 1508/2020

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