La questione
L'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuita' delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017. La proroga è subordinata alla stipula di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni. L'Inps aveva a suo tempo fornito le istruzioni attuative con la Circolare numero 60/2018.
L’articolo 26-ter del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 ha rinnovato tale facoltà, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi senza soluzione di continuità, fermo restando il limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148. I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
Nel documento l'Inps comunica che Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione delle citate proroghe esclusivamente tramite il sistema “SIP”. A tal fine le medesime dovranno utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Al momento dell’invio del decreto di concessione le Regioni e le Province autonome dovranno valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati. Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga, dovranno utilizzare il citato numero convenzionale “33419” e, come codice di intervento, il codice “699”.
L'Inps rammenta che il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi. La prestazione di cassa integrazione in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione in deroga emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
Documenti: Circolare Inps 101/2019; Circolare Inps 60/2018