CIG in deroga, Ok alle settimane aggiuntive

Bernardo Diaz Giovedì, 16 Luglio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo l'entrata in vigore del DL 34/2020.  Ai lavoratori dipendenti le cui aziende non rientrano nel perimetro di applicazione della CIGO o dei Fondi di Solidarietà spetta sino ad un massimo di 18 settimane di cassa integrazione in deroga a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Salgono a 18 le settimane di Cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti di imprese la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. L'integrazione salariale potrà essere anche interamente fruita, al ricorrere di determinate condizioni, per periodi temporali sino al 31 agosto 2020. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 86/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale ad illustrazione dei nuovi termini e procedure per la presentazione delle istanze dopo l'approvazione del DL Rilancio. 

CIGD sino a 18 settimane

I chiarimenti dell'Inps riguardano il trattamento di integrazione salariale in deroga con causale legata all'emergenza epidemiologica dal COVID-19 dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 34/2020 e in relazione alle successive disposizioni contenute nel DL 52/2020. I chiarimenti seguono, peraltro, le indicazioni già fornite la scorsa settimana sui trattamenti ordinari (CIGO e ASO) che in gran parte si sovrappongono. Nello specifico anche con riferimento alla cassa integrazione in deroga l'articolo 70 del DL 34/2020 ha innalzato di 5 settimane la durata originaria di 9 settimane fruibili per periodi temporali compresi tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020 a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

Ulteriori quattro settimane di integrazione salariale vengono, infine, riconosciute per i periodi temporali compresi tra 1° settembre ed il 31 ottobre 2020 fruibili, in via straordinaria, anche per il periodo antecedente al 1° settembre a condizione, in tal caso, che siano state interamente fruite le quattordici settimane precedentemente concesse nel limite massimo complessivo di 18 settimane. Per le aziende della cd. zona rossa e della zona gialla l'intervento di integrazione salariale in deroga è rafforzato rispettivamente dalla presenza rispettivamente di 13 e 4 settimane (autorizzate dalle Regioni) che portano il totale complessivo a 27 settimane (14+13) nelle zone rosse e a 18 settimane (14+4) nelle zone gialle. In questo caso, spiega l'Inps, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito rispettivamente delle precedenti 27 settimane (13 settimane + 14 settimane), per una durata massima complessiva di 31 settimane nelle zone rosse (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane) o delle precedenti 18 settimane, per un durata massima di 22 settimane nelle zone gialle (13 settimane + 4 settimane + 4 settimane). 

Restano confermate le previsioni contenute nel DL 18/2020. In particolare la prestazione spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sono esclusi i datori lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà, i datori di lavoro domestico. Possono accedere alla prestazione, invece, i datori di lavoro ammessi solo alla CIGS cioè coloro che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”. Il trattamento spetta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020 (non più 23 febbraio 2020). Sono inclusi anche gli apprendisti (in tutte e tre le tipologie di rapporto). Rimangono in piedi anche le agevolazioni ai fini del riconoscimento del trattamento (es. non si verifica l'anzianità di effettivo lavoro; nè va versato il contributo addizionale e per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti non serva l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica).

Domande all'Inps

La novità più significativa dell'intera disciplina sulla CIG in deroga è il passaggio del testimone all'Inps nell'autorizzazione delle domande. Tutti i periodi di CIGD successivi alle prime 9 settimane vengono, infatti, autorizzati dall'Istituto, previa domanda dei datori di lavoro. Ciò comporta, spiega l'Inps, che se i datori di lavoro sono stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per periodi inferiori a 9 settimane dovranno presentare la domanda alla Regione o al Ministero sino a concorrenza delle 9 settimane. Concluso il periodo la domanda potrà essere presentata all'Inps con riferimento cioè alle ulteriori 11 settimane previste dal DL 34/2020 (5+4). Per le zone rosse o gialle la presentazione della domanda all'Inps è subordinata in ogni caso al completamento della fruizione rispettivamente delle 13 o delle 4 settimane aggiuntive la cui competenza resta a carico delle Regioni. Pertanto, in questi casi, i datori di lavoro prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale.

La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Termini di decadenza

Anche per la CIGD valgono i nuovi termini di decadenza fissati dal DL 52/2020 (ora assorbito nel DL 34/2020): a) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 il termine di decadenza è fissato al 15 luglio 2020; b) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2020, il termine di decadenza è fissato al 17 luglio 2020; se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio dal 1° giugno in poi, il termine di decadenza è fissato alla fine del mese successivo (es. 31 luglio per gli eventi di giugno; 31 agosto per gli eventi di luglio e così via). Il pagamento della prestazione, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto nel qual caso è possibile chiedere l'anticipo del 40% della prestazione.

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Documenti: Circolare Inps 86/2020

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