CIGD, niente pagamento a conguaglio per il settore agricolo

Bernardo Diaz Lunedì, 07 Giugno 2021

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Le istanze di CIGD che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

No al pagamento a conguaglio della CIGD COVID per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2177/2021 in cui spiega ai datori di lavoro che le relative istanze dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Come noto, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 8, co. 6 del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni) ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta. Prima della modifica l'utilizzo del sistema per conguaglio per i trattamenti di CIGD era ammesso alle sole aziende plurilocalizzate. La novità ha comportato la possibilità anche per i datori di lavoro più piccoli di utilizzare, in alternativa al pagamento diretto da parte dell'INPS, il sistema dei conguagli con riferimento alle settimane di sospensione o di riduzione delle attività lavorative relative a tutti i trattamenti di CIGD con causale COVID-19 decorrenti dal 1° aprile 2021. L'Inps aveva fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 72/2021.

La CIG per il settore agricolo

Per i lavoratori del settore agricolo i trattamenti di integrazione salariale sono distinti a seconda del rapporto di lavoro: se a tempo indeterminato hanno diritto alla CISOA con causale COVID-19 per la quale il datore di lavoro ha possibilità di chiedere sia il pagamento diretto dall'INPS sia a conguaglio (salvo trattasi di impiegati ove è ammesso solo il pagamento diretto); se a tempo determinato hanno diritto alla CIGD COVID-19 (in quanto esclusi dalla tutela della CISOA). Con riferimento a questa seconda categoria l'INPS spiega che, considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della suddetta categoria di lavoratori del settore agricolo, a parziale integrazione di quanto previsto nella  circolare n. 72/2021, non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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Documenti: Messaggio Inps 2177/2021

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