Contributi Sospesi, Il pagamento parziale non cancella la rateazione

Giovedì, 07 Marzo 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. La decadenza dal beneficio della rateazione scatta, invece, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Le nuove regole si applicano anche alle rateizzazioni ancora in corso al 6 marzo.

Il pagamento parziale delle rate non causa la decadenza dal beneficio della rateazione, che può proseguire fino all’originaria scadenza. In tal caso, le sanzioni sono dovute soltanto sul debito residuo a decorrere dalla data di ripresa dei versamenti.

Lo rende noto l’Inps nella Circolare 43/2024, dettando una disciplina unica sugli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateazione a seguito della sospensione del pagamento di contributi per eventi eccezionali.La decadenza dal beneficio della rateazione scatta, invece, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Eventi Calamitosi

I chiarimenti riguardano le modalità di pagamento della contribuzione sospesa (compresa quella relativa alla quota a carico dei lavoratori) da specifiche previsioni normative adottate in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e della dichiarazione dello stato d’emergenza.

Di regola il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro un termine disposto dalla legge. Spesso, tuttavia, il legislatore può concedere la rateizzazione dell’importo, senza sanzioni e interessi, da un determinato termine con l’indicazione del numero massimo di rate mensili. In tal caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Poiché non sempre le norme di legge dettano un regime sanzionatorio per il mancato rimborso dei contributi sospesi, l’Inps individua una disciplina univoca, valida cioè per tutte le rateazioni conseguenti alla ripresa di versamenti sospesi e applicabile anche alle rateizzazioni non ancora scadute al 6 marzo 2024 (data della circolare) con superamento delle precedenti indicazioni offerte nella circolare n. 106/2008.

Rateizzazione

Ebbene l’Istituto spiega che nel caso in cui il contribuente abbia comunicato la volontà di avvalersi del pagamento in forma rateale, l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero.

Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma sono l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Per tale ragione il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello dell’eventuale definizione agevolata in una misura ridotta. I crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili (caso di omissione) a partire dalla data di ripresa del versamento.

Pagamento Parziale

Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, aggiunge l’Inps, non si configura decadenza dal beneficio della rateizzazione, che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili (caso di omissione), a partire dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

Documenti: Circolare Inps 43/2024

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