Cooperative Lavoro Temporaneo, Cassa Integrazione piena

Mercoledì, 20 Marzo 2024
Estesi dal 1° gennaio 2024 gli obblighi assicurativi nei confronti dei datori di lavoro costituiti nella forma delle cooperative di cui al d.pr. n. 602/1970. I chiarimenti in un documento dell’Inps.

Anche i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1167/2024 in cui spiega che gli obblighi contributivi decorrono dalla competenza «gennaio 2024».

La questione

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale costituiti in forma di cooperativa ai sensi del DPR 602/1970. Originariamente erano esclusi dalla cassa integrazione in forza dell’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 148/2015. La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge n. 234/2021 ha innovato profondamente il quadro normativo riconoscendo, in primo luogo, in quanto non destinatari della CIGO, l’obbligo di iscrizione al FIS anche in presenza di un solo dipendente e, in secondo luogo, la CIGS se occupano mediamente più di 15 dipendenti.  

La riforma è operativa dal 1° gennaio 2022 ma, spiega l’Inps, i relativi obblighi di contribuzione scattano a partire dal periodo di competenza «gennaio 2024» (come illustrato nella Circolare n. 101/2023).

FIS

Da questa data, in particolare, i datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS (0,5% della retribuzione imponibile se nel semestre precedente la domanda hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 0,8% se è superato il requisito dimensionale) e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell’assegno di integrazione salariale garantito dal medesimo FIS.

Come noto le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.

CIGS

Per quanto riguarda la CIGS, invece, il contributo ordinario è pari allo 0,90% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sia per i lavoratori soci che non soci.

Regolarizzazione

Come detto i nuovi obblighi decorrono dalla competenza «gennaio 2024». L’Inps spiega che la procedura è stata aggiornata al fine di consentire il corretto carico contributivo a decorrere dalla competenza «aprile 2024». A tal fine sulle matricole contributive delle società cooperative in questione viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”. Per i periodi pregressi, cioè da gennaio a marzo 2024, i datori di lavoro dovranno regolarizzare la contribuzione dovuta tramite i flussi Uniemens di competenza aprile, maggio e giugno 2024.

Documenti: Messaggio Inps 1167/2024

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