COVID-19, Quarantena indennizzabile con il certificato del medico curante

Nicola Colapinto Venerdì, 23 Aprile 2021
Anche se il certificato è anteriore al 1° gennaio 2021. La sanatoria dopo i chiarimenti del Ministero del Lavoro. E per i lavoratori fragili tutele estese sino al 30 giugno 2021.
Più semplice la tutela economica del periodo di quarantena per contagio da COVID-19. Anche se è il medico curante ad aver disposto la quarantena (ad esempio a seguito di un tampone positivo) o la permanenza in isolamento fiduciario il lavoratore dipendente avrà diritto all'indennità economica di malattia. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 1667/2021 in cui illustra le modifiche apportate dal dl n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni) a favore dei lavoratori fragili.

Lavoratori Fragili

I chiarimenti riguardano in primo luogo i c.d. lavoratori fragili e cioè i lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. L'ultimo intervento, previsto dalla legge n. 178/2020, aveva riconosciuto due tutele: 1) l'equiparazione a degenza ospedaliera dell'assenza dal servizio prescritta dal medico; b) la possibilità di lavorare "smart" anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Per effetto della successione di diversi interventi normativi la prima tutela ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; la seconda, invece, dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.

Tutele rafforzate

Con il dl n. 41/2021 l'INPS spiega che l'equiparazione a degenza ospedaliera è modificata (in senso retroattivo) per tutto il periodo temporale dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021. L'equiparazione opera a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile.

Il dl n. 41/2021 intoroduce anche due ulteriori elementi di novità: 1) il periodo di assenza con tutela economico-previdenziale non può essere computato ai fini del comporto; 2) l'indennità economica di malattia non rileva ai fini della decurtazione dell'indennità di accompagnamento (effetto che si sarebbe verificato in assenza di esclusione per degenze in strutture pubbliche superiori a 29 giorni). Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico. Il dl n. 41/2021 estende, infine, la possibilità di lavorare smart dal 16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Quarantena Sanata

Per quanto riguarda l'equiparazione a malattia dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva l'INPS spiega, in accordo con il Ministero del Lavoro, che non è più necessario, anche per gli eventi occorsi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa. In sostanza potranno essere indennizzati dall'INPS anche gli eventi di quarantena conseguenti ad un esito positivo del tampone molecolare o test rapido o ad un isolamento precauzionale disposto dallo stesso medico di famiglia (che in precedenza era possibile solo per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2021). L'obbligo di indicazione del provvedimento resta solo per quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

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Documenti: Messaggio Inps 1667/2021

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