A partire da gennaio il lavoratore dipendente, occupato nel settore pubblico o privato, affetto da malattia oncologica, invalidante o cronica, anche rara, con invalidità di almeno il 74%, potrà fruire di 10 ore annue di permesso per visite ed esami medici. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 152/2025 in cui spiega che i permessi si aggiungono alle tutele vigenti, già previste dalla legge o contratto collettivo e sono indennizzati al 66,66% della retribuzione.
La misura non è solo un supporto per il lavoratore malato, ma si estende anche alla cura dei figli minori, raddoppiando di fatto la tutela per i nuclei familiari in difficoltà.
La questione
I chiarimenti riguardano l’articolo 2 della legge n. 106/2025 con la quale il legislatore ha arricchito le tutele per i malati oncologici introducendo, in aggiunta alle tutele già previste da norme e contratti collettivi nazionali di lavoro, dieci ore di permessi annui retribuiti in misura pari all’indennità economica di malattia per effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
La nuova tutela è riservata ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Non è fruibile, invece, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, né dai lavoratori autonomi dello spettacolo.
I permessi spettano in due ipotesi:
- quando il lavoratore sia affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, o malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un’invalidità pari o superiore al 74% (requisito sanitario);
- quando a essere in possesso del requisito sanitario sia un figlio minore del lavoratore. In questo caso, per i minori, il requisito si considera soddisfatto se è stata riconosciuta l'indennità di frequenza.
In tal caso una delle novità più rilevanti riguarda la cumulabilità. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, le 10 ore spettano a ciascun genitore in modo autonomo. In totale, una coppia può quindi contare su 20 ore annue per il figlio. Inoltre, in presenza di più figli con i requisiti richiesti, il monte ore si moltiplica per ogni figlio.
La misura
I permessi sono indennizzati nella misura del 66,66% della retribuzione oraria.
- Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, che poi recupera la somma tramite conguaglio con i contributi INPS.
- Nel settore pubblico: l'onere resta direttamente a carico delle Pubbliche Amministrazioni.
I permessi sono fruibili esclusivamente in ore intere e non sono frazionabili in minuti. Si aggiungono, inoltre, a qualsiasi altra tutela già prevista dai contratti collettivi (CCNL) o dalle leggi vigenti (come la Legge 104).
La domanda
Dal 1° gennaio il lavoratore che intende fruire delle 10 ore di permesso deve farne richiesta al proprio datore di lavoro (di una o più ore, fino a 10), dichiarando, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, rispettando la normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti (prescrizione medica e riconoscimento del grado d’invalidità di almeno 74%). Dopo la fruizione del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie. Lo stesso deve fare nel caso di permesso per il figlio minore.
Documenti: Circolare Inps 152/2025













