Disabili, Permessi mensili senza referente unico

Giovedì, 13 Aprile 2023
Novità anche per il congedo straordinario che può essere fruito anche dai conviventi di fatto con il disabile da assistere. I chiarimenti in un documento dell’Inps che attua la novella contenuta nel dlgs n. 105/2022.

Stop al «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito possono anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 39/2023 in cui detta ulteriori istruzioni in merito alle novelle recate dal dlgs n. 105/2022.

Permessi mensili

Come noto dal 13 agosto 2022 è stato superato il cd. «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito possono anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile.

Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.

L’Inps spiega che resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi. Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza. La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. 

Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento. 

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

Prolungamento del congedo parentale

L’Inps ricorda, inoltre, che il dlgs n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. La novità si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022.

Congedo Straordinario

Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 può essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità.

Documenti: Circolare Inps 39/2023

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