Disoccupazione Agricola, Neutralizzati i periodi di Cassa COVID fruiti nel 2020

Valerio Damiani Domenica, 25 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. La normativa anticovid ha equiparato al lavoro effettivo i periodi di fruizione di cassa integrazione agricola nel 2020 con causale riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
I periodi di cassa integrazione nel settore agricolo nel 2020 fruiti per le causali istituite per l'emergenza COVID-19 sono equiparati a periodi di lavoro. E pertanto sono utili ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 69/2021 in cui illustra gli effetti dell'articolo 22 del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (c.d. decreto cura Italia)

Il quadro di riferimento

La normativa anticovid ha introdotto specifici trattamenti di integrazione salariale per gli operai agricoli per far fronte a sospensioni o riduzioni dell'orario, in costanza di rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica. Sia per gli operai agricoli a tempo determinato che a tempo indeterminato l'articolo 22 del dl n. 18/2020 ha introdotto la facoltà per Regioni e Province autonome di riconoscere un trattamento di CIG in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato era stata, inoltre, istituita in origine una apposita causale legata all'emergenza sanitaria per la concessione dell'ordinario trattamento di cassa integrazione agricola (COVID-19 CISOA).

Con il progressivo esaurimento del massimo annuale di giornate fruibili il dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e poi il dl n. 104/2020 (c.d. decreto agosto) hanno previsto ulteriori trattamenti di CISOA, con causale legata all'emergenza sanitaria, da fruire entro il 31 dicembre 2020 in deroga ai predetti limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181 giornate nell'anno solare di riferimento).

La Cassa COVID è lavoro effettivo

L'Inps spiega che il trattamento di cassa integrazione in deroga del settore agricolo è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020 (le cui domande, come noto, andavano prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021). Ciò in forza dell'articolo 22 del dl n. 18/2020 secondo cui «il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola». Tale disposizione, su conforme parere ministeriale, si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato sia che abbiano fruito della CISOA con le causali istituite in relazione all'emergenza epidemiologica sia della CIG in deroga (ove, ad esempio, fossero esaurite le giornate fruibili in CISOA) nonché degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19 (tali soggetti, infatti, non hanno diritto alla CISOA). L'estensione, spiega l'INPS, si è resa necessaria nell'ottica di assicurare tutele omogenee a diverse categorie di lavoratori del settore agricolo. I trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Beneficiari

L'agevolazione si rivolge agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020 e gli operai a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati nel 2020 che nello stesso anno abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo. Se il lavoratore ha fruito della CIGD per ulteriori rapporti di lavoro nel settore extragricolo e comunque, in virtù della prevalenza del lavoro agricolo, accede alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2020, ai fini del calcolo dell’indennità saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.

Anche per il diritto

Il diritto alla disoccupazione agricola, come noto, sorge nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (OTD e OTI) iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nel biennio comprendente lo stesso anno indicato per il quale è richiesta l'indennità e quello precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile. A tal fine l'INPS spiega che, in via eccezionale, anche i periodi di CIGD, CISOA e CIGO con causale COVID-19, fruiti nel 2020 valgono per l'accertamento del requisito contributivo (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e da quello precedente). 

Durata

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI di cui alla legge n. 240/1984. Così ad esempio un agricolo con 50 giornate lavorate ed altre 50 di cassa integrazione avrebbe fruito, in assenza del correttivo in discussione, di 50 giornate di disoccupazione (per un totale di 150 giorni di copertura contributiva). Posto che nel 2020 i periodi di cassa integrazione sono equiparati a lavoro effettivo l'interessato potrà raddoppiare la disoccupazione a 100 giorni per un totale, pertanto, di 250 giornate di copertura contributiva. Il predetto meccanismo opera, spiega l'INPS, finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e cassa integrazione non superi le 183 giornate. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola splafonerebbe il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile) non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.

Misura

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.

Soggiorno in paesi extracomunitari

Ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2020, saranno inoltre indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni (anziché 90 giorni, termine ordinario). L'ampliamento del periodo di franchigia è stato predisposto, spiega l'INPS su conforme parere ministeriale, in considerazione delle difficoltà per il lavoratore straniero di far rientro nel territorio italiano per i divieti imposti dalla gestione dell’emergenza sanitaria.

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Documenti: Circolare Inps 69/2021

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