Disoccupazione, I collaboratori attendono lo sblocco della Dis-Coll

Gemma Fabiani Lunedì, 24 Aprile 2017
In arrivo la Circolare dell'Inps che consentirà l'accesso all'ammortizzatore sociale per i collaboratori disoccupati a partire dal 1° gennaio 2017.
La Circolare sulla proroga della dis-coll per i collaboratori che hanno concluso il rapporto di lavoro nel 2017 è in dirittura di arrivo. E' quanto si apprende da fonti vicine all'Inps dopo le pressioni provenienti dai sindacati che chiedevano lo sblocco delle procedure di trasmissione delle domande.  L'Inps garantirà, comunque, agli aventi diritto un periodo congruo per la presentazione delle richieste, in considerazione dei ritardi accumulati senza alcun pregiudizio per i lavoratori. A distanza di oltre due mesi dall'approvazione del decreto legge milleproroghe, con il quale il legislatore ha prorogato lo strumento in favore delle disoccupazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016, gli interessati non hanno avuto, infatti, ancora la possibilità di presentare istanza di accesso.

La dis-coll, come noto, è un trattamento contro la disoccupazione, istituito dal 2015 in via sperimentale dal decreto legislativo 22/2015 che ha riformato gli ammortizzatori sociali al di fuori del rapporto di lavoro, per i titolari di contratto a collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Con la legge di stabilità 2016 la prestazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 e, successivamente, con la Legge n. 19/2017 del 27 febbraio 2017, (cosiddetta milleproroghe) è stata allungata per gli eventi di disoccupazione fino al 30 giugno 2017. Una volta che il Senato avrà dato il disco verde in via definitiva al disegno di legge sul lavoro autonomo, lo strumento sarà reso strutturale abbracciando peraltro anche gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio attualmente tagliati fuori dal perimetro del sostegno economico per una interpretazione restrittiva del ministero del lavoro. 

Il collaboratore, per accedere al sostegno, deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata e non deve risultare pensionato nè titolare di partita IVA (qualora il lavoratore, al momento della richiesta dovesse averla ancora aperta, pur non producendo alcun reddito, dovrà provvedere pertanto alla sua chiusura). L'interessato deve inoltre aver cessato l'attività, versare in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione e possedere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. In sostanza il collaboratore deve aver conseguito un reddito pari almeno a 3.900 euro dato che il minimale di reddito che consente l'accredito di un mese di contribuzione nella gestione separata dell'Inps è pari a 1.295,66€. La dis-Coll non può essere fruita dagli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La misura dell'assegno è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese a cui poi si somma il 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo entro un massimale di 1.300 euro lordi al mese. L'assegno è pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione tra il 1° gennaio dell'anno solare di riferimento e la data di cessazione della collaborazione entro un massimo di sei mesi. L'attuale normativa però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l'assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese. 

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Approfondimenti: Calcola l'Importo della Dis-Coll

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