Fallimento, Così l'esonero dal versamento del TFR e dal contributo licenziamento

Valerio Damiani Mercoledì, 12 Dicembre 2018
Il Ministero del Lavoro pubblica la circolare attuativa dopo la novella contenuta nel cd. decreto legge Genova. Ammesse solo le imprese beneficiarie della proroga della CIGS previa quantificazione dei costi in sede di presentazione dell'istanza di ammissione.
Le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 per crisi aziendale potranno essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento. Il ministero del Lavoro rende note, con la circolare numero 19/2018 pubblicata ieri, le istruzioni attuative della disposizione recentemente introdotta dal Parlamento durante la conversione del decreto legge Genova e trasposta nell'articolo 43-bis della legge 130/2018.

Doppio beneficio

Il documento conferma prima di tutto che il beneficio si rivolge esclusivamente alle imprese che otterranno negli anni 2019 e 2020 la proroga sino a 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di crisi aziendale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 del Dl 109/2018 e che si trovino in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Come già indicato nella circolare del Ministero del Lavoro numero 15 del 2018, infatti, la proroga della CIGS può essere concessa anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale.

Ebbene alle imprese in questione viene concesso un beneficio accessorio alla proroga della CIGS consistente nell'esonero dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria, e dal pagamento all'INPS del ticket licenziamento (cioè il contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Resta fermo, inoltre, che le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono escluse dal versamento del contributo addizionale CIGS di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Indicazioni operative

Il documento ministeriale specifica che in sede di accordo per l’accesso all’intervento della CIGS dovranno essere quantificati – sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende - i costi complessivi delle predette misure di esonero e sarà, conseguentemente, accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Successivamente, in sede di presentazione dell’istanza di CIGS i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l’ammissione alle citate misure di esonero. L’ammissione alle suddette misure di esonero sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di CIGS adottato ai sensi dell’art. 44 del d.l. 109/2018, con evidenza separata dei relativi oneri per accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.

Ferma restando l’ammissione ai benefici in esame mediante il decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS, nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere effettivamente all’esonero delle quote di TFR e del contributo di licenziamento, dovrà essere emessa apposita autorizzazione da parte dell’Inps da richiedere, secondo le modalità che saranno indicate in apposito messaggio dall’Istituto medesimo. In particolare, con specifico riferimento alle quote di TFR collegate al trattamento CIGS fruito nell’anno 2019, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2021. Resta fermo, in ogni caso, il criterio cronologico di presentazione dell ’istanza di CIGS, la cui data è indicata nel decreto ministeriale di autorizzazione del  trattamento di CIGS. Analogo discorso vale per il contributo di licenziamento.

Liquidazione del TFR maturato durante il periodo di CIGS

Il ministero precisa che l'intervento normativo non modifica la destinazione e l’assetto del TFR sulla base del quadro normativo vigente. Pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda ed alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

a) versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005. In tal caso, l’INPS provvederà a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione;

b) versamento al Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296/2006. In questo caso, l’accreditamento della posizione assicurativa del lavoratore nell’ambito del Fondo di tesoreria sarà effettuato direttamente dall’INPS;

c) accantonamento presso il datore di lavoro. Considerata la ratio della norma e le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori interessati, in questo caso, la quota di TFR maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale sarà liquidata al lavoratore da parte dell’INPS al termine del periodo di CIGS autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione del periodi di CIGS autorizzata.

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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 19/2018

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