Gli Extracomunitari in Italia per motivi familiari possono lavorare anche senza il permesso di soggiorno

Vittorio Spinelli Mercoledì, 09 Maggio 2018
Il Ministero del Lavoro d'intesa con l'ispettorato nazionale dettano i chiarimenti in una nota congiunta. Il cittadino extracomunitario arrivato in Italia per motivi familiari potrà essere subito assunto anche se ancora sprovvisto del relativo permesso di soggiorno.
Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A stabilirlo è il ministero del lavoro, d'intesa con l'ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 4079/2018 pubblicata ieri.

La questione

La nota ricorda che la formulazione attuale del testo unico sull'immigrazione (art. 30, comma 2, dlgs n. 286/1998) consente, ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, di svolgere attività di lavoro subordinato oppure autonomo in Italia fino alla scadenza del permesso, senza necessità di convertirlo prima in permesso per lavoro subordinato. Prima del rilascio del permesso, pertanto, nonostante siano presenti in Italia, non possono essere assunti, né possono intraprendere un'attività di lavoro autonomo. Il testo unico tratta, invece diversamente i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di rilascio (o di rinnovo) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tal caso, infatti, il TU (art. 5, comma 9-bis), nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno, consente di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa alle seguenti condizioni: 1) che la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso in Italia oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso; 2) che il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dall'ufficio attestante la presentazione della domanda.

Cosa Cambia

La normativa attuale, in sostanza, consente al cittadino straniero di lavorare nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, mentre lo vieta allo straniero che attende il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.  All'ispettorato del lavoro era stata pertanto segnalata la possibilità di rimuovere questa diversità di trattamento, consentendo lo svolgimento dell'attività lavorativa (subordinata o autonoma) anche nei confronti  dei richiedenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ebbene la risposta contenuta nella nota congiunta pubblicata dall'INL e dal Ministero del Lavoro è positiva. Il documento operando una interpretazione estensiva dell'art. 5, comma 9-bis del citato testo unico ha aperto anche all'ipotesi di straniero in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari. Anche quest'ultimo, dunque, può ora iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli altri obblighi di legge, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno in Italia e della possibilità d'instaurare un rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale che attesta l'invio dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

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Documenti: La nota ministeriale 

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