Indennità COVID-19, Ok all'indennità aggiuntiva di 500 euro mensili nelle ex-zone rosse

Vittorio Spinelli Venerdì, 18 Settembre 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Beneficiati i lavoratori autonomi nei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: 500 euro mensili aggiuntivi per tre mesi.
Via libera dell'Inps alla fruizione di una indennità mensile aggiuntiva sino a 1.500 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni della ex zona rossa o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati. Lo rende noto la Circolare numero 104/2020 pubblicata dall'ente di previdenza precisando l'imminente rilascio del servizio online per la trasmissione delle domande di accesso al beneficio.

Destinatari

L’articolo 44-bis del dl n. 18/2020 convertito con ln 27/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ha stabilito l’erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto alle indennità Covid-19 stabilite per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Il beneficio è riconosciuto:

a) ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;

b) ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

c) ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;

d) ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni (sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome).

Per l'ammissione al beneficio è necessario che i predetti soggetti alla data del 23 febbraio 2020 svolgessero la relativa attività lavorativa nei comuni delle ex zone rosse (si tratta dei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo') o fossero ivi residenti o domiciliati alla medesima data. 

Beneficio aggiuntivo

Ai lavoratori individuati spetta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, esente dal prelievo fiscale, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività. Questo beneficio è speciale nel senso che può essere cumulato con le indennità di 600-1000 euro già percepite tra marzo e maggio oltre che con i trattamenti di disoccupazione (es. Naspi, Dis-Coll, indennità di disoccupazione agricola) nonché con il reddito di cittadinanza. Non è cumulabile, invece, con i trattamenti pensionistici diretti (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) nè con l'Ape sociale. E' compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Domanda online

Per il conseguimento della prestazione gli interessati dovranno presentare domanda telematica all'Inps tramite il servizio dedicato prossimamente rilasciato dall'Istituto oppure tramite il contact center dell'Istituto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al pari delle altre indennità covid-19 non sarà possibile proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento di diniego della prestazione (si può agire esclusivamente per via giudiziaria).

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Documenti: Circolare Inps 104/2020

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