Maternità, Raddoppia la decontribuzione per le neo mamme

Venerdì, 11 Novembre 2022
I chiarimenti in un documento dell’INPS. Lo sgravio del 50% delle trattenute contributive, spettante per un anno dal rientro della maternità, infatti, è cumulabile con il bonus contributivo dello 0,8% (primo semestre 2022) e del 2% (secondo semestre 2022).

Le neo mamme che rientrano al lavoro entro il 31 dicembre 2022 da una maternità possono cumulare lo sgravio del 50% sulla quota di contribuzione previdenziale a loro carico (di regola il 9,19% dell’imponibile previdenziale) con il bonus contributivo dello 0,8% (primo semestre 2022) e del 2% (secondo semestre 2022). Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 4042/2022 pubblicato l’altro giorno in cui precisa che in tal caso, lo sgravio del 50% si calcola sull'aliquota piena di contribuzione dovuta della lavoratrice e non su quella ridotta dallo sgravio dello 0,8-2%.  

Lo sgravio

L'agevolazione interessa le neo mamme dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, al rientro nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità (astensione obbligatoria). Consiste nella riduzione del 50% per un anno dal rientro in ufficio della quota di contribuzione a carico della lavoratrice, con un effetto positivo sulla busta paga mensile.  Si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi part-time, apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente, nonché ai rapporti dipendenti in cooperativa e a quelli a scopo di somministrazione. L’Inps ha detto istruzioni in merito con la Circolare n. 102/2022.

In tale sede è stato precisato che la fruizione dell'esonero può essere posticipata alla data di rientro dopo il periodo di astensione facoltativa qualora la lavoratrice ne fruisca, ovvero anche al rientro dal periodo d'interdizione post partum eventualmente riconosciuto alla lavoratrice (art. 17 TU maternità, approvato dal decreto legislativo n. 151/2001). In ogni caso, considerato che la misura è sperimentale, valevole solo per l'anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Il rientro effettivo

Nel documento di rito l’Inps aggiunge che il posticipo si realizza a condizione che gli ulteriori periodi di congedo (facoltativo) vengano fruiti «senza soluzione di continuità» rispetto a quello di maternità (fermo restando che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022). A tali condizioni, diverse possono essere le cause che determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dello sgravio: ferie, malattia, permessi retribuiti etc. Viceversa, se il rientro effettivo avviene al termine del congedo di maternità ovvero, con soluzione di continuità, di quello parentale o di altre cause, lo sgravio decorre immediatamente dal rientro.

Sgravio Cumulabile

L’Inps spiega, inoltre, che lo sgravio in parola è cumulabile con altre agevolazioni, compresa quella per i lavoratori dipendenti, prevista sempre per l'anno 2022, pari allo 0,8% da gennaio a giugno e al 2% da luglio a dicembre. La cumulabilità, precisa l'Inps, opera sull'intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice dipendente. Quale che sia l'agevolazione applicata prima, lo sgravio al 50% va calcolato sempre sull'aliquota contributiva intera della lavoratrice. Esempio. Se questa è pari a 9,19%, lo sgravio maternità sarà sempre pari al 4,595% e si sommerà all'altra riduzione dello 0,8% da gennaio a giugno e del 2% da luglio a dicembre.

Portabilità dello sgravio

Infine l'Istituto coglie l'occasione per precisare il destino dello sgravio in caso di cambio del datore di lavoro «dopo il rientro in servizio». Due le ipotesi:

  • se c’è soluzione di continuità tra il precedente rapporto di lavoro ed il nuovo rapporto (es. dimissioni e nuova assunzione; scadenza del contratto a termine e nuova assunzione) le mensilità residue di sgravio non si trasferiscono al nuovo rapporto in quanto difetterebbe il requisito del «rientro» dopo la maternità in relazione al nuovo rapporto;
  • se non c’è soluzione di continuità (es. trasferimento d’azienda; cessione del contratto) lo sgravio viene trasferito al nuovo rapporto in quanto il nuovo datore di lavoro subentra nei diritti e negli obblighi del precedente rapporto

Invece se la lavoratrice cambia datore di lavoro «prima del rientro in servizio» lo sgravio sarà pienamente fruibile perché con questo si verifica il primo rientro post maternità.

Documenti: Messaggio Inps 4042/2022

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati