Ok all'accordo di ricollocazione per i lavoratori in CIGS. Ecco le novità

Vittorio Spinelli Sabato, 09 Giugno 2018
Il Ministero del Lavoro detta le regole per la fruizione dell'assegno di ricollocazione in via anticipata per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria. La novità era contenuta nella legge di bilancio per il 2018.
Decolla finalmente l'accordo di ricollocazione, cioè la possibilità di anticipare l'erogazione dell'assegno di ricollocazione e i servizi di ricerca intensiva di un nuovo rapporto di lavoro, prima del licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la Circolare numero 11/2018 in cui illustra modalità e benefici introdotti dalla legge di bilancio per il 2018 (con la quale è stato aggiunto l'articolo 24-bis all'interno del Dlgs 148/2015) per evitare licenziamenti in caso di esubero aziendale.

Il meccanismo

Obiettivo dello strumento è limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento CIGS per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale per cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale anticipando l'assistenza da parte delle agenzie per il (ri)collocamento del lavoratore nella fase in cui questi percepisca l'integrazione salariale. 

Nello specifico la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 – a cui è preordinato l’intervento dei programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale - può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. L'accordo di ricollocazione non può essere raggiunto, invece, nel caso di ricorso alla Cigs per contratto di solidarietà.  

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili potranno richiedere all’ANPAL , entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione - spendibile in costanza di CIGS - al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro da parte delle agenzie di collocamento. Senza, quindi, dover attendere il licenziamento e la messa in regime di Naspi. Il meccanismo è reso appetibile anche da una serie di incentivi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Incentivi al datore di lavoro

Al datore di lavoro che assuma lavoratori indicati nel «piano di ricollocazione» è riconosciuto lo sgravio del 50% dei contributi Inps a proprio carico, con esclusione di quelli Inail, fino a massimo 4.030 euro annui per la durata di 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato; ovvero per 12 mesi se l'assunzione è a termine (più, eventualmente, altri 6 mesi se il rapporto è trasformato a tempo indeterminato).

Incentivi al lavoratore

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;

b) la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

Come detto oltre a tali incentivi il lavoratore riceve anticipatamente l'assegno di ricollocazione, da spendere, in deroga alle regole ordinarie, anche in costanza di Cigs per ricevere servizi di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio dura quanto la Cigs e comunque almeno sei mesi, prorogabile di altri dodici. In deroga alle regole ordinarie, inoltre, ai lavoratori non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.

L'accordo

L'accordo di ricollocazione andrà redatto secondo il modello allegato alla circolare ministeriale; tuttavia, in fase di prima applicazione, ossia fino al prossimo 30 settembre, può risultare anche distinto, nonché temporalmente successivo, dal verbale di consultazione per l'accesso alla Cigs. In ogni caso, l'accordo va trasmesso dal datore di lavoro all'Anpal entro 7 giorni dalla stipula.



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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 11/2018

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