Pensioni, Arriva l'Esonero contributivo per le imprese agricole nel I semestre 2020

Gemma Fabiani Mercoledì, 16 Settembre 2020
L'Inps diffonde le prime indicazioni sull'incentivo previsto dal dl n. 34/2020 a favore delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti inquadrati come lavoratori agricoli nel primo semestre del 2020 a favore delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3341/2020 pubblicato ieri in attuazione dell'articolo 222, co. 2 del dl n. 34/2020 convertito con legge 77/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Esonero Contributivo

L'incentivo consiste di un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. In sostanza in questo periodo temporale la contribuzione previdenziale non dovrà essere versata (non viene solo sospesa con rinvio del versamento ad una data successiva) determinando un abbattimento del costo del lavoro per le imprese beneficiarie. L'incentivo è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il provvedimento elenca i codici Ateco che individuano le attività beneficiarie dell'incentivo) per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le aziende che svolgono attività non agricola, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori eventualmente inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni. Lo sgravio non comporta alcuna riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici, per cui è irrilevante ai fini della determinazione della misura e del diritto a pensione dei lavoratori coinvolti, e si riferisce alla sola quota di contribuzione previdenziale e assistenziale posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 con esclusione, pertanto, dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Lo sgravio è concesso nel limite di spesa di euro 426,1 mln, nonché in coerenza con i dettati dell'Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C/1863). In ogni caso, l'esonero riconosciuto non può superare l'importo dei contributi dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni spettanti. L'Inps fisserà nelle prossime settimane le modalità operative di applicazione dello sgravio a seguito della pubblicazione di un decreto interministeriale a firma congiunta Lavoro, Politiche Agricole e Economia.

Sospensione dei versamenti

In attesa della completa definizione dell'esonero, l'Inps sospende gli accertamenti sui versamenti dei contributi riferiti ai periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, o in scadenza, ovviamente limitatamente ai soli destinatari dello sgravio e fino alla definizione delle domande (oggi c'è la ripresa di versamenti sospesi a causa COVID-19). Tra questi quelli riferiti alle aziende assuntrici di manodopera agricola riferita al I e II trimestre 2020 (in scadenza il 16 settembre ed il 16 dicembre 2020).

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Documenti: Messaggio Inps 3341/2020

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