Proroga Cigs con contributo addizionale

Giovedì, 12 Ottobre 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps circa la proroga del trattamento di cassa integrazione straordinaria prevista dal dl n. 48/2023 a favore delle aziende che non abbiano potuto completare, per causa non a loro imputabile, gli interventi di ristrutturazione nel 2022.

Le aziende destinatarie della proroga della Cigs per altri 15 mesi prevista dall’articolo 30 del n. 48/2023 (cd. decreto lavoro) sono tenute al versamento del contributo addizionale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3575/2023 in cui spiega che la riscossione avverrà tramite le modalità già in uso per i trattamenti a pagamento diretto, cioè con notifica PEC alle aziende dell’importo dovuto.  

Proroga CIGS

L’articolo 30 del citato dl n. 48/2023 concede una proroga della Cigs nel periodo temporale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 per massimo 15 mesi alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale nel 2022, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

L’Inps aveva disciplinato la misura con messaggio n. 2512/2023 spiegando che la fruizione è ammessa anche in continuità con le tutele già autorizzate e, quindi, può avere effetto retroattivo (dal 1° ottobre 2022 per l’appunto).

L’intervento di prolungamento è concesso in deroga a tutti i limiti di durata della cassa integrazione (complessivi e singoli) compreso quello che pone un vincolo alle sospensioni del lavoro entro un massimo dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. E’, altresì, esclusa l’applicazione delle norme di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni - inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la presentazione della domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale.

L’erogazione avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Pertanto il datore di lavoro sarà tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Contributo addizionale

L’Inps spiega che anche sulla prestazione in oggetto il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo addizionale (aliquota variabile in funzione dell’intensità dell’utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile). Ciò, prosegue l’Inps, in forza di quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 4/2016 secondo cui il contributo riguarda tutte le tipologie di cassa integrazione, anche quelle in deroga ai limiti di durata tradizionali.

La riscossione del contributo addizionale avverrà tramite la procedura “RACE” già in uso per i trattamenti a pagamento diretto. In particolare l’Istituto invierà ai datori di lavoro una PEC e/o una raccomandata A/R contenente la notifica della contribuzione dovuta con all’interno l’F24 precompilato per effettuare il pagamento. La notifica avverrà con cadenza mensile se è stata raggiunta la soglia economica minima di 50€ o un lasso temporale di sei mesi.

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