L’assegno di inclusione (Adi) diventa fruibile anche per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per i «casi speciali» previsti dal decreto legge n. 145/2024 e dal decreto legge n. 146/2025 (vittime di caporalato, tratta e violenze domestiche) a prescindere dal requisito di cittadinanza, dei cinque anni di residenza in Italia e, soprattutto, dai limiti legati al reddito o all’ISEE. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 58/2026 con la quale illustra le modifiche introdotte dal legislatore al Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).
Chi sono i nuovi beneficiari
I chiarimenti riguardano le previsioni contenute nel decreto legge n. 145/2024 convertito con legge n. 187/2024 e dal decreto legge n. 146/2025 con le quali il legislatore ha inteso offrire un sostegno economico immediato per permettere alle vittime di sottrarsi stabilmente a condizioni di abuso, violenza e isolamento sociale. Le misure, come noto, si sostanziano nel riconoscimento di un permesso di soggiorno «speciale» a favore di tre specifiche categorie di soggetti stranieri:
- Vittime di caporalato e sfruttamento: Lavoratori che hanno subito l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (grave sfruttamento agricolo o in altri settori);
- Vittime di tratta e protezione sociale: Persone inserite in percorsi di assistenza perché vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù o tratta di esseri umani;
- Vittime di violenza domestica: Soggetti che subiscono abusi e maltrattamenti all'interno del contesto familiare, intercettati dai centri antiviolenza o dalle forze dell'ordine.
Con l’ottenimento del permesso di soggiorno le vittime sono ammesse alla fruizione dell’Adi per l’intera durata del permesso stesso: un anno (rinnovabile o convertibile in permesso di lavoro o studio). L’Inps spiega che l'agevolazione è strettamente legata alla persona offesa e non si estende ai parenti fino al secondo grado. Inoltre, sono esclusi dall'Assegno di Inclusione coloro che sono già ospitati in strutture a totale carico pubblico o che beneficiano dei sostegni previsti per i testimoni di giustizia.
Il sussidio
La fruizione del sussidio economico è favorita dall’assenza degli ordinari limiti previsti per la generalità degli altri soggetti. In particolare, spiega l’Inps, per chi ha ottenuto il permesso di soggiorno speciale è irrilevante:
- Il possesso dei requisiti di cittadinanza;
- La residenza in Italia per almeno cinque anni di cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della presentazione della domanda;
- La soglia del valore ISEE del nucleo familiare;
- Il valore del reddito familiare;
- Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare.
Restano invece rilevanti i limiti relativi al possesso dei beni durevoli e gli altri indicatori del tenore di vita e la condizione secondo cui l’Adi non spetta se nel nucleo familiare c’è un disoccupato a seguito di dimissioni volontarie.
Misura e durata
L'irrilevanza dell'ISEE comporta che non è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che la misura dell’assegno verrà determinata in maniera fissa moltiplicando la quota base del sussidio per la scala di equivalente. Ad esempio per il solo richiedente (parametro 1 della scala di equivalenza), la quota base del sussidio ammonterà esattamente a 541,67 euro mensili, poiché dal calcolo non verrà sottratto alcun reddito familiare. L'importo potrà salire in presenza di altri componenti del nucleo familiare (minori, disabili o anziani) o qualora vi sia un contratto di locazione regolarmente registrato, da dichiarare tramite il nuovo modello cartaceo e telematico denominato "ADI-Com Casi speciali".
La durata del sostegno economico, spiega l’Inps, è agganciata a quella del permesso di soggiorno speciale. Pertanto sarà pari ad un anno salvo rinnovo o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Attenzione: se alla scadenza il permesso viene convertito in altra tipologia (es. studio o lavoro) la prestazione decade e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda di Adi secondo i criteri ordinari.
Controlli di sicurezza e percorsi di inclusione
La semplificazione economica non significa assenza di regole. Restano infatti rigidi i controlli sul fronte della legalità. Il richiedente non avrà diritto all'ADI in caso di:
- Misure cautelari o condanne definitive nei 10 anni precedenti.
- Condanne per delitti non colposi connessi alle indagini per cui si è ottenuta la tutela.
- Acquisizione di profitti illeciti legati alle proprie dichiarazioni.
- Sottoposizione a misure di prevenzione antimafia.
Inoltre, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno completato la scuola dell'obbligo, il sussidio rimarrà subordinato all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. I beneficiari, inoltre, non possono assentarsi dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o quattro non continuativi nell’arco di 18 mesi (salvo gravi casi documentati di salute).
Una volta approvata la domanda, i beneficiari saranno obbligati a iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e a seguire i progetti personalizzati di formazione, inserimento sociale e avviamento al lavoro definiti in sinergia con i servizi sociali e i Centri per l'Impiego.
La domanda
Le domande possono essere inviate direttamente dagli interessati tramite SPID/CIE sul sito dell'INPS, oppure attraverso i Patronati e i CAF autorizzati. La procedura è abbastanza semplificata in quanto sarà lo stesso interessato ad autodichiarare il possesso dei requisiti.
Per la fruizione dell’Adi è necessario che l’interessato sia già titolare del permesso speciale nel qual caso l’Adi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e durerà sino alla scadenza del permesso speciale. L’Inps spiega, infine, che possono presentare la domanda di Adi anche i soggetti che abbiano presentato domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso speciale di soggiorno finché non sarà intervenuto il rilascio, il rinnovo o la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dello stesso.
Documenti: Circolare Inps 58/2026













