Quando la partita iva non fa perdere il diritto alla disoccupazione agricola

R. Bianchi Lunedì, 04 Febbraio 2019
Lo svolgimento di un'attività autonoma con partita iva può non far venir meno il diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Come è noto, la disoccupazione agricola è una speciale indennità che viene corrisposta agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (OTD e OTI) che fanno domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (o primo giorno feriale, se festivo) e che soddisfano i seguenti 3 requisiti fondamentali:
  1. Iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato, per l’anno in cui si riferisce la domanda;
  2. Far valere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio, costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente;
  3. Avere maturato un minimo di due anni di anzianità assicurativa

In determinate condizioni può succedere che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche un attività lavorativa autonoma con relativa partita IVA aperta. In queste circostanze l’INPS è tenuta a verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione posto che l’iscrizione per l’intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti esclude il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola (art. 2 comma 1 del D.P.R. 1049/1970). Se l'iscrizione non è avvenuta per l'anno intero o l’attività di lavoro in proprio non ha determinato l’obbligo di iscrizione in una delle gestioni autonome INPS (ART/COM, CD/CM), l'Istituto dovrà acquisire il numero di giornate di lavoro autonomo svolto per determinare la prevalenza di attività (dipendente o autonoma) nell'anno in questione e individuare le giornate non indennizzabili ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione agricola.

A questo riguardo l'Istituto di previdenza ha chiarito con il messaggio 12576/2012 che per verificare la sussistenza o meno al diritto della prestazione verrà effettuato un incrocio con il codice fiscale dei richiedenti e il data base dei titolari di partita IVA. Coloro che risultano titolari di partita IVA verranno poi incrociati con gli archivi delle gestioni autonome.

Per meglio comprendere la casistica basti il caso di Lorenzo, operaio agricolo a tempo determinato e titolare di partita iva agricola per la conduzione di una piccola attività di apicoltura in proprio. In dette circostanze non è preclusa la possibilità per Lorenzo di percepire la disoccupazione agricola, in quanto pur avendo una partita iva agricola esso non ha l’obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli (CD/CDM) a causa del numero esiguo di arnie e il basso reddito prodotto dall’attività in proprio. Uno dei requisiti, infatti, per l'iscrizione presso la predetta gestione è che il coltivatore diretto si dedichi manualmente all'attività di coltivazione del fondo o all'allevamento ed al governo del bestiame per la maggior parte dell'anno e i guadagni da essa derivanti costituiscano la sua maggior fonte di reddito. Perchè sussista l'obbligo assicurativo è, inoltre, necessario che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame ed il fondo medesimo abbisogni di almeno 104 giornate lavorative annue (art. 2 e 3, legge 9/1963; art. 2 ln. 1047/1957; Cass. SS.UU 616/1999). Nel caso di specie Lorenzo ha potuto accedere alla prestazione di disoccupazione agricola essendo stato acclarato che nell'anno in questione l'attività di lavoro con partita Iva non è risultata prevalente rispetto a quella agricola dipendente.

Per accelerare la liquidazione della disoccupazione al momento della presentazione della domanda occorre allegare il mod. SR171 dove il richiedente auto-dichiarerà di essere in possesso di partita IVA e il tipo di terreno condotto. Infine si rammenta, per coloro che presentato le domande di disoccupazione tramite il pin personale dell’INPS, che le detrazioni per lavoro dipendente o per familiari a carico dovranno essere comunicate separatamente alla domanda tramite l’apposita funzione “detrazioni unificate – domanda e gestione”, a differenza di quanto accadeva prima. Nell’ipotesi in cui non vengono comunicate, l’inps applicherà automaticamente le detrazioni per lavoro dipendente sulla disoccupazione agricola.

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