Condannati ai domiciliari, Ripristinata la disoccupazione e trattamenti assistenziali

Lunedì, 21 Marzo 2022
Lo ha ribadito l’INPS recependo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale: nessuna interruzione delle prestazioni assistenziali anche se la pena viene scontata con misure alternative al carcere. Secondo la Consulta, infatti, revocare i sostegni al reddito condurrebbe il condannato a non avere mezzi sufficienti per il proprio sostentamento.

L’INPS non revocherà più i trattamenti assistenziali e/o previdenziali ai condannati ai domiciliari e ripristinerà quelli revocati o respinti a meno che non si tratti di rapporti cosiddetti “esauriti”, per effetto di giudicato, d'intervenuta prescrizione o decadenza (la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia con effetto retroattivo). Nel messaggio n. 1197/2022 l’Istituto prende atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 58-63, della legge 92/2012 nella parte in cui dispone la sospensione delle prestazioni assistenziali anche se la pena viene scontata con misure alternative al carcere (sentenza della Consulta n.137/2021) e fornisce le apposite istruzioni operative per la gestione delle singole prestazioni.

Le misure alternative al carcere

Prima di entrare nel merito, bisogna inquadrare però quali sono queste misure di detenzione alternative. In assenza di indicazioni giurisprudenziali e vista la pronuncia di illegittimità costituzionale così recente, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto considera, per ora, “misure alternative alla detenzione” così come definite dalla Consulta quelle incluse nel seguente elenco:

  • affidamento in prova al servizio;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione, preso in considerazione in particolare modo dalla stessa sentenza n. 137/2021;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
  • le misure adottate durante l’emergenza.

NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola

Le prestazioni di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, revocate a seguito di condanna, possono essere ripristinate su istanza di parte con effetto retroattivo, ossia con decorrenza dalla data della revoca, a patto che il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in carcere sia stata disposta successivamente a quella della revoca.

Stesso discorso per le domande respinte ab origine che possono essere, sempre su istanza di parte, riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

In queste ipotesi, al fine di procedere all’erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Come anticipato le domande possono essere accolte nei limiti della prescrizione quinquennale e/o del termine annuale ordinario decadenza dall’azione giudiziaria previsto dall’art. 47, co. 3 del Dpr 639/1970 per le cd. prestazioni temporanee.  

Trattamenti Assistenziali

Stessi principi per la pensione sociale, l’assegno sociale e gli assegni di invalidità civile. Se riconosciute e poi revocate in ragione della sanzione accessoria le prestazioni possono essere ripristinate con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta successivamente a quella di revoca. Anche qui l’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento dell’Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

E possono essere anche riesaminate ed accolte le istanze rigettate ab origine per la medesima motivazione.

Documenti: Messaggio Inps 1197/2022

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