Rafforzata la tutela Inail per medici ed infermieri contagiati dal Covid-19

Bernardo Diaz Martedì, 24 Marzo 2020
Una nota dell'Inail precisa le tutele applicabili al personale medico e sanitario, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata.
Ok alla tutela Inail per medici, infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie contagiati nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa dal COVID-19. L'Inail assicurerà loro la piena tutela in quanto le affezioni morbose derivanti dalla trasmissione di malattie infettive e parassitarie sono inquadrabili nella categoria degli infortuni sul lavoro; in questi casi, infatti, la causa virulente è equiparata a quella violenta. Lo rende noto, tra l'altro l'ente assicuratore, tra l'altro, nella nota protocollo n. 3675/2020, dettando istruzioni operative alla tutela di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto.

Tutela ampia per il personale sanitario

L'Inail conferma, prima di tutto, che il contagio del personale sanitario è ascrivibile a pieno titolo nella categoria degli infortuni sul lavoro confermando, quanto in tal senso è previsto nell'articolo 42 del DL 18/2020 con il quale il legislatore ha generalizzato la tutela assicurativa a tutti quei contagi avvenuti «in occasione di lavoro». Nel caso di malattie infettive e parassitarie, aggiunge l'Inail, la tutela si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica. Ne discende che se l'episodio che ha causato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che si sia verificato a causa delle mansioni e lavorazioni svolte e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

Adempimenti

In caso di contagio l'azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera o sanitaria privata, alla quale appartiene il personale infortunato, deve assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio, in qualità di datore di lavoro (pubblico o privato). Resta fermo l'obbligo, inoltre, a carico dei medici certificatori di trasmettere all'Inail il certificato medico. A tal fine l'Istituto informa che, in ragione dell'emergenza nazionale, non si terrà conto di eventuali vizi formali nella trasmissione o nella redazione del predetto certificato.

Eventi tutelati

I dipendenti tutelati dall'Inail sono, pertanto, coloro che risultano positivi al test di conferma e coloro che, positivi al test di conferma, siano stati posti in quarantena o in isolamento domiciliare (in tal caso la tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro).

Il dies a quo ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail è costituito dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il specifico test di conferma da parte delle autorità sanitarie.

Non sono tutelati dall'Inail i dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica (ad esempio per il rischio di aver contratto il contagio). In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto assicuratore. Per questi soggetti saranno applicabili però le disposizioni di cui agli articoli 26 del DL 18/2020 e dell'articolo 19 del DL 9/2020 in materia di sorveglianza attiva (le disposizioni da ultimo richiamate prevedono che tali periodi siano equiparati a malattia o al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non siano computabili ai fini del periodo di comporto).

Infortuni in itinere

Diversa fattispecie, spiega l'Inail, è quella relativa agli eventi di contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa. L'evento è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati solo gli incidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelati tutti i rischi del percorso casa-lavoro (andata e ritorno). Per questa fattispecie d'infortunio, conclude l'Inail, il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base anche del dato epidemiologico.

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