Ok dell’Inail all’aggiornamento dei coefficienti per la capitalizzazione delle rendite, operazione che consente di determinare il valore attuale del capitale necessario a garantire l’erogazione di una rendita nel tempo. La revisione, prevista ogni cinque anni, è stata approvata con il decreto ministeriale del 25 marzo 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116/2025) e spiegata dall’Istituto nella circolare n. 46/2025.
La principale novità riguarda il tasso di interesse applicato, che dal 1° gennaio 2025 si attesta all’1,5%, in linea con il rendimento effettivo degli attivi patrimoniali dell’Istituto, oggi inferiore all’1%. Si tratta di un abbassamento significativo rispetto al passato: 2,5% nell’ultimo aggiornamento e 4,5% nelle versioni precedenti.
Che cos’è la capitalizzazione
La capitalizzazione delle rendite è un’operazione tecnica che ha più finalità:
- calcolare la “riserva matematica” che l’Inail deve accantonare per garantire il pagamento delle rendite future;
- fornire un riferimento a datori di lavoro, avvocati, compagnie assicurative e allo stesso Inail nei casi di transazioni o risarcimenti;
- quantificare il valore economico nelle azioni di rivalsa avviate dall’Istituto nei confronti di datori di lavoro o altri soggetti responsabili di infortuni o malattie professionali, per recuperare le somme erogate ai lavoratori o ai loro familiari.
La revisione quinquennale
Il Testo unico Inail (dpr n. 1124/2025) stabilisce che i coefficienti di capitalizzazione siano aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministero del Lavoro. L’ultimo intervento risale al 2016.
I coefficienti sono tabellati in base a due parametri:
- età dell’assicurato (da 12 a 108 anni);
- anti-durata, cioè il tempo trascorso tra la decorrenza della rendita e la data del calcolo (da 0 a 10 anni, estendibile a 15 nei casi di tecnopatie).
Le nuove tabelle
Il decreto ministeriale del 25 marzo 2025 introduce 26 tavole di coefficienti, corredate dalle istruzioni per l’utilizzo:
- tavole 1-6: rendite per inabilità permanente;
- tavola 7: rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, ecc.);
- tavola 8: assicurazione di famiglia;
- tavole 9-26: quote integrative di rendita spettanti ai familiari aventi diritto, differenziate in base al tipo di evento (infortunio o malattia professionale), alla disciplina indennitaria (testo unico o danno biologico) e al grado di menomazione dell’inabile (fino al 60% o oltre).
Parallelamente, l’Inail ha aggiornato l’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, a disposizione delle proprie sedi per il calcolo automatico del valore delle rendite.













