Reddito di Cittadinanza, Nel 2023 durata massima di sette mesi

Giovedì, 13 Luglio 2023
I chiarimenti Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2023. Salvi dalla stretta i nuclei in cui siano presenti minori, disabili, ultra 60enni oppure se i beneficiari siano presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza del termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Confermato l’addio alla misura il 31 dicembre.

Cala il sipario sul reddito di cittadinanza. Da gennaio a dicembre 2023, infatti, spetterà al massimo per sette mensilità, tranne se trattasi di nuclei con persone disabili, minorenni o con almeno 60 anni o se i beneficiari siano presi in carico dai servizi sociali entro il termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Dal 1° gennaio 2024 la prestazione però sarà interrotta per tutti. Inoltre, sarà obbligatorio partecipare a sei mesi di formazione ed accettare anche la prima offerta di lavoro congrua. Infine, si potrà lavorare da stagionali o a chiamata fino a 3.000 euro senza tagli all'assegno. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 61/2023 con la quale illustra le novità contenute nella legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

L'intenzione è sostituire l'attuale disciplina del RdC con una nuova relativa a «misure di sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» il cui debutto è atteso dal 1° gennaio 2024 al fine di evitare effetti disincentivanti al lavoro. Nelle more il legislatore ha prorogato per un anno, tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, il RdC apportando alcune novità. I chiarimenti dell'Inps si riferiscono proprio a queste ultime.

La durata

La prima riguarda la durata che dal 1° gennaio 2023 passa da 18 a 7 mesi salvo si tratti di nuclei al cui interno vi siano persone disabili e/o minorenni e/o di 60 anni almeno. Gli attuali beneficiari potranno continuare a fruirne fino a naturale scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale scatterà la completa abrogazione della disciplina (artt. 1-13 dl n. 4/2019).  

La riduzione della durata comporta, spiega l’Inps, che se la scadenza dei 18 mesi si colloca dopo il 31 luglio 2023 l’RdC non potrà essere più rinnovato; in caso contrario, dopo lo stop di un mese, si può presentare una nuova domanda ma il riconoscimento sarà limitato ad un massimo di sette mesi all’interno dei quali saranno conteggiati anche i mesi per i quali l’RdC sia stato già percepito nel corso del 2023.

Alle regole sopra esposte il dl n. 48/2023 (cd. «decreto lavoro») ha introdotto un ulteriore temperamento: se viene comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali dei percettori entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, il RdC dura fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

Sì al maggior reddito

Una seconda novità della versione «ponte» dell’RdC 2023 è una maggiore convenienza a lavorare. Dal 1° gennaio 2023, infatti, nel caso di stipula di contratto di lavoro stagionale o intermittente, il relativo reddito non rileverà ai fini della determinazione dell'assegno RdC fino a 3.000 euro lordi. Pertanto, spiega l’Inps, dovrà essere comunicato, tramite i modelli “Rdc/PdC-Com”, solo la parte di reddito che ecceda tale limite.

Locazioni

Una terza novità è ancora in stand-by. La legge di bilancio 2023 ha previsto, infatti, che la quota dell’RdC che serve ad integrare il reddito delle famiglie in presenza di un contratto di locazione per la prima casa (entro un massimo di 1.800€ annui) debba essere erogata direttamente al locatore e non più (come accaduto sinora) al nucleo beneficiario dell’RdC. Tuttavia, spiega l’Inps, per la concreta attuazione serve un decreto del ministero del lavoro concertato con il Garante della Privacy. E, pertanto, sino alla sua adozione l’importo eventualmente spettante continuerà ad essere erogato al nucleo beneficiario dell’RdC.

Formazione obbligatoria

Altra novità è la previsione, sempre dal 1° gennaio 2023, dell'obbligo per tutti i soggetti del nucleo familiare beneficiario di RdC di essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o riqualificazione professionale. L'obbligo interessa i soggetti in età lavorativa da 18 a 65 anni che sono tenuti a sottoscrivere il Patto per il lavoro. In caso di mancata frequenza, scatta la decadenza dal RdC per l'intero nucleo familiare. Per rendere più stringente il nuovo obbligo, le regioni sono tenute a inviare all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano la frequenza.

Per i soggetti tra 18 e 29 anni non in regola con gli obblighi scolastici l’erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello salvo gli stessi non siano già formalmente coinvolti ed impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o riqualificazione. In tal caso, spiega l’Inps, la quota di RdC di loro spettanza non sarà erogata finché l’obbligo non è rispettato.

Offerta di lavoro

Infine l’ultima novità. dal 1° gennaio 2023, la decadenza dal RdC scatta sin dal rifiuto alla prima offerta di lavoro congrua (e non più al rifiuto di una di due offerte). La definizione di «offerta congrua», spiega l’Inps, è rimasta invariata sia per quanto riguarda la definizione di distanza rispetto alla residenza del beneficiario (80km o 100min con mezzi di trasporto pubblici per la prima offerta) sia per il concetto di retribuzione che deve essere superiore di «almeno il 10% del beneficio massimo di RdC fruibile da un solo individuo inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».  

Documenti: Circolare Inps 61/2023

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