Sale il ticket licenziamento nel 2024

Giovedì, 08 Febbraio 2024

I chiarimenti in un documento dell'Ente di Previdenza a seguito dell'aggiornamento del massimale Naspi. Dal 2013 il ticket è dovuto nei casi d'interruzione di rapporti a tempo indeterminato tranne che dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso lavoratore, domestici, cessazioni incentivate.

Aumenta il costo per licenziare i dipendenti. Il datore di lavoro che licenzia dovrà pagare un contributo Inps variabile da 53 a 11.442 euro, a seconda se il rapporto è durato un mese o tre anni (o più). È il c.d. «ticket licenziamento», pari al 41% del massimale Naspi, cioè 1.550,42€. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 in cui ricorda che il ticket licenziamento viene rivalutato annualmente in base all'andamento dell'inflazione.

La tassa per licenziare.

Dal 2013 il ticket ha l'obiettivo di finanziare la Naspi ed il suo importo è fissato, in misura annua, pari al 41% del massimale mensile Aspi/Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le frazioni di anno, si paga in misura mensile (misura annua diviso 12). Se il rapporto di lavoro è in regime di part-time non spetta alcuno sconto in quanto è scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica. Il ticket è dovuto nei casi d'interruzione di rapporti a tempo indeterminato tranne che dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso lavoratore, domestici, cessazioni incentivate.

Il ticket 2024

Siccome il massimale Naspi 2024 è stato aggiornato in misura pari a 1.550,42 euro, il ticket annuo dovuto per i licenziamenti intervenuti nel 2024 è di 635,67 euro (603,11 nel 2023 e 557,92 nel 2022). Il ticket raddoppia per i licenziamenti collettivi con accordo sindacale di aziende non soggette a Cigs; va triplicato per i licenziamenti collettivi senza accordo sindacale di aziende non soggette a Cigs; va sestuplicato per i licenziamenti collettivi senza accordo sindacale di aziende soggette a Cigs.

Documenti: Messaggio Inps 531/2024

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