Spettacolo, Ecco come cambia la tutela della maternità

Bernardo Diaz Lunedì, 13 Dicembre 2021
Dal 26 maggio 2021 più tutele per i lavoratori a tempo determinato, subordinati o autonomi. I chiarimenti in un documento INPS che recepisce la riforma contenuta nel dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis).

Maternità più tutelata per i lavoratori dello spettacolo. Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore della riforma della previdenza dello spettacolo contenuta nel dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis), sia l'indennità di maternità che l'indennità di congedo parentale potrà essere riconosciuta anche alle lavoratrici che abbiano cessato un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella circolare n. 182/2021 in cui spiega la novella apportata dall'articolo 66, co. 6 del dl n. 73/2021.

L'obiettivo è rafforzare la maternità a tutte/i le lavoratrici/lavoratori a tempo determinato (sia subordinato che autonomo) dello spettacolo. Finora la normativa non ha distinto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato privando delle tutele i soggetti che non hanno, in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, alcun giorno lavorato o retribuito nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Maternità rafforzata

A partire dal 26 maggio 2021 le tutele previste dal testo unico per la maternità (dlgs n. 151/2001) sono riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, collegando la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in essere all’inizio del periodo indennizzabile.

Per cui se l'evento indennizzabile si colloca durante un rapporto di lavoro dipendente spettano le tutele previste per il lavoro subordinato; se l'evento si colloca durante un rapporto di lavoro autonomo spettano le tutele previste dal citato testo unico per il lavoro autonomo.

Se il rapporto di lavoro è cessato o sospeso si applica la tutela derivante dall'ultimo rapporto di lavoro. In particolare:

  • se l'ultimo rapporto di lavoro è di natura subordinata si applicano le tutele previste per i lavoratori subordinati;
  • se l’ultimo rapporto di lavoro è di natura autonoma ed è stato prestato nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità/paternità spettano le tutele previste per il lavoro autonomo.

Si rammenta che il congedo parentale non spetta in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro (deve sussistere un rapporto di lavoro attivo).

Lavoratori a tempo determinato

La novità ha conseguenze soprattutto per i lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Ad esempio, spiega l'INPS, se l'evento è indennizzato in conseguenza di un rapporto di lavoro dipendente alle lavoratrici scatta l'obbligo di astensione dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi; l'erogazione dell'indennità di maternità è pari all'80% della retribuzione media globale con il riconoscimento della contribuzione figurativa. Ai padri spetta il congedo obbligatorio di 10 giorni. Ad entrambi i genitori spetta, poi, il congedo parentale alle medesime condizioni degli altri lavoratori dipendenti.

Se, invece, l'evento è indennizzato in conseguenza di un rapporto di lavoro autonomo l'indennità di maternità spetta per i 2 mesi antecedenti il parto e per i successivi tre mesi indennizzata in misura pari all'80% della retribuzione a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. La contribuzione figurativa viene riconosciuta solo in presenza di astensione dall'attività lavorativa.

Ai padri però non spetta il congedo obbligatorio di 10 giorni né il congedo parentale (in quanto istituti non applicabili al lavoro autonomo). Quest'ultimo è ad uso esclusivo della madre a condizione che si astenga dall'attività lavorativa e spetta per un periodo massimo di 3 mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, da fruire entro il primo anno di vita del bambino.

Doppia tutela

Da notare che se all'inizio del periodo di maternità risulta prestata sia attività dipendente che autonomo è anche possibile utilizzare le due tutele. Ad esempio per l'attività lavorativa dipendente la lavoratrice, astenuta dal lavoro, percepirà l'indennità di maternità per il normale periodo di cinque mesi ma potrà comunque proseguire l'attività autonoma. Successivamente alla nascita del figlio potrà presentare domanda di indennità di maternità in relazione all'attività di lavoro autonomo.

Retribuzione di riferimento

La riforma ha anche modificato la retribuzione di riferimento da utilizzare per il calcolo dell'indennità di maternità e/o dell'indennità di congedo parentale per i lavoratori a tempo determinato.

La retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo - sia di natura autonoma che di natura subordinata - nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Entro un massimale di 100 euro giornalieri. Restano pertanto esclusi dal criterio di determinazione della retribuzione media globale giornaliera tutti gli eventuali redditi percepiti in relazione ad attività lavorative non afferenti al settore dello spettacolo.

Non ci sono novità in merito ai criteri di pagamento delle indennità: per i lavoratori a tempo determinato le prestazioni continuano ad essere erogate direttamente dall'INPS; per quelli a tempo indeterminato la regola è che siano anticipate dai datori di lavoro e poi conguagliate con l'INPS. 

Decorrenza

La nuova disciplina si applica alle domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti interamente o parzialmente dal 26 maggio 2021 in poi (data di entrata in vigore del dl n. 73/2021) nonché alle domande di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti interamente dal 26 maggio 2021 in poi.

Documenti: Circolare Inps 182/2021

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