Violenza di Genere, Rinnovati gli sgravi per le cooperative che assumono

Bernardo Diaz Domenica, 12 Settembre 2021
L'Inps regola le modalità di accesso all'incentivo rinnovato nel 2021 dal decreto legge n. 137/2020. Spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere effettuate dalle cooperative sociali.

Rinnovati gli sgravi contributivi sulle assunzioni effettuate dalle cooperative sociali di donne vittime di violenze di genere. Le coop ne potranno fruire anche sulle assunzioni effettuate nel 2021 grazie a quanto previsto dall'articolo 12, co. 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cd. decreto ristori). Ne dà notizia l'INPS nella Circolare n. 133/2021 con la quale detta istruzioni per la fruizione dell'incentivo spettante anche per le assunzioni di colf e badanti, 

Soggetti beneficiari

Lo sgravio era stato istituito dalla legge n. 205/2017 e premiava le assunzioni di donne vittime di violenza di genere, da parte delle società cooperative, nel corso del 2018. L'Inps aveva regolato la misura con la Circolare n. 53/2020. L'articolo 12, co. 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cd. decreto ristori) ha rinnovato la misura con riferimento alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

Invariata la platea dei beneficiari: lo sgravio spetta esclusivamente alle società coop ex lege n. 381/1991, ai sensi della quale hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Rapporti incentivati

Sono quelle di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o da case rifugio. Lo sgravio trova applicazione solo su «nuove» assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, a tempo pieno o a tempo parziale (non scatta, quindi, sulle conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine né sul lavoro intermittente).

E' applicabile anche alle assunzioni in apprendistato e lavoro domestico a tempo indeterminato nonché sui rapporti di somministrazione a tempo indeterminato (ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato).

L'incentivo

È pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, fino a un importo massimo mensile di 350 euro. In caso di assunzioni effettuate o risolte nel corso del mese, il limite massimo va riproporzionato in misura di 11,29 euro giornalieri. Lo sgravio è applicabile dalla data di assunzione (che deve avvenire necessariamente nel 2021) fino al 31 dicembre 2021.

La domanda

Per accedere all'incentivo, la cooperativa deve produrre domanda online all'Inps, con il modulo «Do.VI» disponibile sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”. Nel modulo occorre indicare, tra l'altro, la lavoratrice assunta, la data del provvedimento di protezione cui è sottoposta, l'importo della retribuzione mensile, l'aliquota oggetto dello sgravio contributivo. Ricevuta la domanda, l'Inps calcola l'importo dell'incentivo spettante e ne verifica la copertura con i fondi pubblici disponibili; in caso d'insufficienza, ne dà comunicazione al datore di lavoro indicando l'importo massimo di agevolazione autorizzata. Ai fini operativi, l'Inps elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio.

La fruizione

Ricevuto l'ok dall'Inps, la cooperativa può procedere alla materiale fruizione dello sgravio con l'esposizione sulla denuncia contributiva UniEmens a partire dal mese di ottobre (il cui invio telematico va fatto entro il 30 novembre). Con la denuncia di ottobre e delle due successive (novembre e dicembre) è possibile anche il recupero degli arretrati di sgravio dei mesi pregressi.

Documenti: Circolare Inps 133/2021

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