Ok dell’Inps all’integrazione al minimo (611,85€ per il 2026) dell’assegno ordinario d’invalidità anche se calcolato solo con il metodo contributivo. Chi in passato ha visto negarsi il diritto all’integrazione dall’Inps, può fare richiesta di ricostituzione, salvo il caso in cui il diritto sia stato negato con sentenza passata in giudicato: dal 1° agosto 2025 l’Istituto riconoscerà l’integrazione in presenza dei relativi requisiti reddituali. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 20/2026 con la quale si adegua alla sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale del 10 luglio 2025.
L’assegno ordinario d’invalidità
L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione previdenziale riconosciuta dalla legge n. 222/1984 erogata dall'Inps ai lavoratori, dipendenti del settore privato e autonomi, anche se iscritti alla gestione separata, a due condizioni:
- il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda;
- e il riconoscimento di una “capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.
La prestazione è erogata a prescindere dall’età anagrafica dell’assicurato; l’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati e, pertanto, non ha natura assistenziale come invece lo sono le pensioni di invalidità civile.
L’integrazione al minimo
La Riforma Dini (L. 335/1995), come noto, ha escluso l’integrazione al trattamento minimo Inps di tutte le prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema contributivo (cioè per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 e per quelli che, pur avendone, hanno effettuato l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1. co 23 della legge n. 335/1995). L’esclusione è stata giudicata illegittima dalla Consulta con riguardo all’assegno ordinario di invalidità perché la prestazione è connessa ad «uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa».
I lavoratori interessati
A seguito della sentenza n. 94/2025, spiega l’Inps, sono integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari d’invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:
- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contributi accreditati solo dal 1° gennaio 1996;
- a chi abbia esercitato facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
- a carico della gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo.
Come funziona
L’integrazione avviene alle stesse regole previste per i lavoratori nel sistema misto che richiedono il rispetto di due limiti:
- da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (546,24 euro al mese nel 2026);
- l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo (611,85 euro per il 2026).
Inoltre per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l’integrazione al minimo parziale né la cristallizzazione cioè il diritto al mantenimento dell’assegno nella misura in godimento qualora vengano superati i limiti di reddito che danno titolo all’integrazione.
Da agosto 2025
La sentenza ha effetto dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in GU. Pertanto, spiega l’Inps, l’integrazione al minimo dell’assegno d'invalidità contributivo è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della necessaria comunicazione dei redditi, da dichiarare in via presuntiva. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare la domanda di ricostituzione reddituale, per comunicare i redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
I nuovi criteri, precisa l’Inps, si applicano alle richieste dell’integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025, sia in sede di prima richiesta dell’assegno d’invalidità sia in sede di ricostituzione dell’assegno, nonché a quelle giacenti alla stessa data. Idem per i ricorsi presentati dal 10 luglio 2025 e per quelli presentati prima, che risultano giacenti e non ancora definiti. Le richieste d'integrazione già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate a richiesta degli interessati, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
La trasformazione
Al raggiungimento dell’età di vecchiaia la prestazione viene trasformata d’ufficio in pensione di vecchiaia ed in tale occasione si perde l’integrazione al trattamento minimo.
Per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 e per chi ha effettuato il computo nella gestione separata dell’Inps la trasformazione avverrà:
- all’età di 67 anni in presenza di un minimo di 20 anni di contributi a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore all’assegno sociale, oppure;
- all’età di 71 anni in presenza di almeno 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dal valore del rateo pensionistico.
Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione al contributivo la trasformazione potrà avvenire, invece, solo al compimento del 67° anno unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione.
L’importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore al valore dell’assegno ordinario di invalidità calcolato senza l’integrazione al trattamento minimo.
Documenti: Circolare Inps 20/2026













