Niente APE sociale ai titolari dell' Indennizzo Ai Commercianti

Franco Rossini Venerdì, 29 Giugno 2018
Il dubbio di molti lettori. Possibile invece cumulare la prestazione con una pensione ai superstiti e con le pensioni di invalidità civile. 
Molti lavoratori si chiedono se l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale si possa cumulare o sostituire con l'ape sociale se, quest'ultimo è di importo più favorevole. Purtroppo la risposta alla domanda è negativa. L'articolo 8 del DPCM 88/2017 e la Circolare Inps 100/2017 hanno  indicato che l'ape sociale è espressamente incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (es. Naspi, indennità di mobilità, Dis-coll); con il trattamento di cui all’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cd. ASDI); con l’indennizzo previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

La limitazione è, quindi, particolarmente significativa per gli autonomi titolari dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Tale misura, come noto, è simile alla Ape sociale, nel senso che viene corrisposta sino alla pensione di vecchiaia in favore dei commercianti che hanno rottamato le licenze ma è di regola meno favorevole: l'ape sociale, infatti, è commisurato al valore della pensione maturata al momento della richiesta mentre l'indennizzo è pari a 500 euro al mese. L'Inps nelle Faq dello scorso anno ha indicato però che la titolarità di tale indennità preclude alla possibilità di ottenere l'APE sociale non potendo l'interessato optare per il trattamento più favorevole. 

Pensioni ai superstiti e invalidi civili

Non ci sono, invece, problemi di compatibilità per quanto riguarda una pensione ai superstiti o le prestazioni di invalidità civile. Ad esempio una vedova titolare di pensione di reversibilità che abbia i requisiti per l'APe sociale potrà cumulare la predetta pensione con l'indennità così come un titolare dell'assegno mensile di invalidità civile o di una pensione di inabilità civile.  (sempre che non venga meno il requisito reddituale richiesto per tali prestazioni). Si tenga tuttavia presente che in questi casi il reddito derivante dall'Ape sociale potrebbe far diminuire o perdere del tutto le prestazioni di InvCiv dato che esse sono legate al mancato superamento di un determinato livello reddituale nel quale rileveranno anche le somme percepite dagli apisti sociali. Analogo ragionamento vale per l'assegno sociale: il titolare può in astratto cumulare la prestazione con l'ape sociale.

Discorso negativo, invece, per l'AOI, l'assegno ordinario di invalidità. Essendo l'AOI una prestazione pensionistica diretta l'Inps ha optato per l'incompatibilità della prestazione con l'APe sociale (in virtu' del fatto che l'APE non può essere concessa nei confronti dei titolari di prestazioni dirette). Dunque il titolare dell'assegno ordinario di invalidità non può ottenere l'ape sociale salvo nel caso in cui questo sia stato revocato.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Buonasera, il 20 luglio del 2018 compirò 63 anni ed avrò 40 anni circa di contributi riconosciuti dall'AGO. Sono disoccupato da 1 anno e finirò di percepire l'indennità NASPI nel Gennaio 2018. Volevo sapere se maturerò i requisiti per richiedere l'APE Agevolato il 20 luglio del 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata 66 anni e 7 mesi) oppure il 20 dicembre 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata a 67 anni secondo le previsioni della Legge Fornero con adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2022)?
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati