Opzione Donna, Ok dell'Inps alla proroga. Ecco cosa cambia

Vittorio Spinelli Venerdì, 07 Febbraio 2020
Pubblicata la Circolare che rende operativa l'estensione al 31 dicembre 2019 dell'opzione donna. Ok anche alla salvaguardia delle aspettative per il comparto scuola ed AFAM.
Nuova conferma dell'Inps sull'estensione del regime sperimentale donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Lo rende noto l'ente di previdenza con la circolare numero 18/2020 pubblicata oggi dopo le anticipazioni già fornite con il messaggio numero 243/2020 lo scorso mese. Il chiarimento si rende necessario per regolare la novella di cui all'articolo 1, co. 476 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) che prorogato di un anno ancora la scadenza dei termini di sperimentazione della misura.

L'Inps conferma che possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. 

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico trova applicazione quanto disposto dall’articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010. Pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi: a)  dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Resta fermo, inoltre, il principio della cristallizzazione del diritto a pensione: le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Regole di calcolo

L'opzione donna, come noto, determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico. Per queste lavoratrici vale la pena anche segnalare una novità interessante degli ultimi giorni (Circ. Inps 6/2020): la possibilità, tra l'altro, di riscattare con il nuovo sistema agevolato di cui al DL 4/2019 la laurea i cui periodi di corso universitario si collochino antecedentemente al 1° gennaio 1996 (quelli successivi erano già riscattabili con il metodo agevolato). Questa facoltà va vista con favore perchè può aiutare ad acquisire l'anzianità contributiva minima (35 anni) ad un costo particolarmente ridotto (circa 5.264 euro per ogni anno da riscattare). Si rammente che la domanda di riscatto con i suddetti criteri può essere presentata contestualmente all'opzione donna e alla domanda di pensionamento oppure, se la domanda di riscatto è stata già presentata, se ne può chiedere il ricalcolo con il sistema contributivo (a condizione però che non sia stato pagato l'importo dovuto, anche solo la prima rata).

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Documenti: Circolare Inps 18/2020

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