Pensioni, Art. 54: Ok dell'INPS alla riliquidazione dell'assegno

Bernardo Diaz Giovedì, 15 Luglio 2021
I chiarimenti riguardano i soggetti che hanno un'anzianità contributiva tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995. Aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità sino al 31.12.1995.

L'Istituto di Previdenza procederà alla riliquidazione delle pensioni dei militari e figure equiparate cessati dal servizio con un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. La rideterminazione del trattamento pensionistico avverrà riconoscendo per ciascun anno di anzianità sino al 31 dicembre 1995 un coefficiente di rendita del 2,44% della base pensionabile. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 107/2021 con la quale l'ente di previdenza recepisce i contenuti della sentenza n. 1/2021 emessa ad inizio anno dalla Corte dei Conti a sezioni riunite.

Aliquota del 2,44%

Da diversi anni il personale militare che beneficia dell'applicazione dell'articolo 54 del Dpr 1092/1973 (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ha contestato le modalità di calcolo delle quote retributive della pensione. I soggetti con meno di 18 anni al 31.12.1995 (e che quindi rientrano nel sistema di calcolo cd. misto della pensione) hanno chiesto l'applicazione di un coefficiente di rendita del 44% in presenza di un'anzianità contributiva compresa tra 15 e 18 anni al 31.12.1995 sulla scorta dell'articolo 54 del citato Dpr 1092/1973 secondo cui "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile". L'Inps, invece, ha sempre riconosciuto una rendita del 2,33%, al pari di quella attribuita ai dipendenti civili dello stato.

La Sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 1/2021 ha respinto entrambe le interpretazioni riconoscendo un'aliquota di rendimento del 2,44% della base pensionabile per ogni anno di anzianità utile in possesso al 31.12.1995. Per un approfondimento circa i risvolti pensionistici di tale decisione si rinvia a quanto già evidenziato ad inizio anno sulle pagine di questa rivista.

Riliquidazione d'ufficio

L'Inps spiega che i trattamenti pensionistici in parola saranno ricostituiti d'ufficio applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Coinvolti nelle procedure per ora sono i soggetti con anzianità compresa tra 15 e 18 anni al 31.12.1995 (rectius: 17 anni, 11 mesi e 29 giorni) cioè i diretti destinatari della Sentenza n. 1/2021 a SSUU della Corte dei Conti. Nessuna riliquidazione, invece, nei confronti di chi ha avuto una sentenza già passata in giudicato. Per quelli con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995 l'INPS si riserva ulteriori istruzioni. Naturalmente nulla cambia per i pensionati con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

Prescrizione quinquennale

Ai pensionati interessati alla ricostituzione della rendita saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori. La riliquidazione avverrà anche con riguardo ai giudizi ancora pendenti innanzi alla Corte dei Conti (sia in primo grado che in appello) mentre non potranno essere accolti in autotutela i ricorsi amministrativi volti alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 44% (posto che la Corte dei conti ha respinto tale interpretazione).

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Documenti: Circolare Inps 107/2021

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