Pensioni, come si effettuano le trattenute sugli assegni in cumulo o in totalizzazione

Valerio Damiani Giovedì, 23 Agosto 2018
L'Inps chiarisce le modalità di applicazione delle trattenute derivanti da cessione del quinto, indebiti pensionistici e riscatti sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione nazionale o di cumulo dei periodi assicurativi.
Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) o di cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016) non possono essere trattenute le rate di riscatto. Lo precisa tra l'altro l'Inps nel messaggio numero 3190 del 22 Agosto 2018. Chi sta versando a rate gli oneri di un riscatto dovrà scegliere se pagare interamente il debito contributivo residuo prima della decorrenza della pensione in regime di totalizzazione o cumulo ottenendo, così, la valutazione dell'intero periodo di riscatto ai fini pensionistici; oppure non pagare più altre rate ma in tal caso sarà valutato il periodo di riscatto corrispondente all'onere effettivamente versato.

Pensioni cumulate

L'Inps fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle trattenute derivanti sulle pensioni erogate in regime di totalizzazione o cumulo. Si tratta di due ipotesi simili: sia la totalizzazione e sia il cumulo, infatti, consentono a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e liberi professionisti), che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi di previdenza, di acquisire gratuitamente il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. Con la totalizzazione la pensione è liquidata di regola con il sistema contributivo salvo l'assicurato abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione circostanza nella quale viene preservato il sistema di calcolo proprio della gestione presso cui è stato già maturato il diritto a pensione; con il cumulo, invece, si mantiene il sistema di calcolo di ciascuna gestione con il risultato che la pensione è costituita dalla somma dei pro quota maturati nelle singole gestioni previdenziali. 

No alle trattenute per il Riscatto

Ebbene il primo chiarimento Inps riguarda la gestione delle trattenute sulle pensioni derivanti dall'esercizio di un riscatto (es. la laurea). Nel caso di pensione liquidata per totalizzazione o cumulo non sono applicabili le discipline previste nelle diverse gestioni previdenziali sul versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di un'espressa normativa, precisa l'Inps, su tali pensioni non possono essere fatte le trattenute per il pagamento di oneri di riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell'accesso alla pensione. Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, spiega l'Inps, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti devono corrispondere l'onere residuo in unica soluzione. Altrimenti, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all'importo dell'onere effettivamente versato.

Cessione del quinto

In altre situazioni, invece, le trattenute possono essere effettuate. Si tratta in particolare della cessione del quinto della pensione, delle trattenute per indebiti pensionistici, dei pignoramenti e dell'ape volontario. In questi casi la pensione totalizzata o in cumulo non preclude la possibilità da parte dell'Istituto di applicare le trattenute sulla pensione.

In particolare per la stipula di contratti di finanziamento da parte di titolari di pensione con cessione del quinto dell'assegno il calcolo della quota cedibile (della pensione) soggiace ai seguenti limiti: 1) la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento; 2) nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge (attualmente pari a 507,42 euro al mese).

Pertanto, nel caso di pensioni erogate in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile va calcolata, nell'ambito dei predetti limiti, in relazione all'importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le singole quote siano erogate dall'Inps e/o da altri enti e/o casse professionali e, dunque, anche qualora non sia presente alcuna quota a carico dell'Inps. L'Inps precisa, inoltre, che i medesimi limiti si applicano anche con riferimento ai piani di recupero di una cessione del quinto dello stipendio con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento. 

Indebiti

Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’Istituto. Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’Inps, nonché la salvaguardia del trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento. Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.

Ape volontario e ape sociale

In presenza di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo, il recupero dell‘APE volontario avviene secondo le medesime modalità di recupero (240 rate) previste per le pensioni ordinarie. Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono, invece, recuperate sul trattamento di pensione liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017. Al riguardo, l'Inps precisa che il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutte le quote in pagamento riconducibili anche agli altri Enti/Casse e deve essere pari al quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo.

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Documenti: Messaggio inps 3190/2018

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